Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4293 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017),  n. 4293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28873/2014 proposto da:

Q.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO LINDO DEL GAUDIO;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO PANIBIANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2014 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue:

Q.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 283 del 2014 pubblicata in data 5.5.2014, notificata come da documentazione allegata in data 15.12.2014.

Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. (scadenza in data 6.12.2014), come eccepito dal resistente nel proprio atto di costituzione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso presentato da Q.G., con condanna alle spese nella misura di Euro 500,00, Euro 100,00 per esborsi e spese forfettarie.

Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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