Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4293 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13695-2019 proposto da:

OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BIFULCO, rappresentata e

difesa dagli avvocati DANIELA ANNA PONZO, FRANCESCO COSIMO ZACA’;

– ricorrente –

contro

COMUNE di RUFFANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO, 7, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO PREITE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

FABRIZIO TUCCARI;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 118/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 4/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Ruffano propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26/10, depositato il 21 gennaio 2010, con cui T.A., titolare della ditta “Omega Elettroimpianti” gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 56.366,54, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonchè spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in esecuzione del “Contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale” stipulato con il predetto ente il 9 febbraio 1999.

L’opponente rappresentò che il rapporto contrattuale, inizialmente previsto di durata biennale e successivamente prorogato, di biennio in biennio, fino al 4 aprile 2006, era ormai cessato. Il Comune precisò che mancando, a monte, per tale contratto l’impegno di spesa previsto dall’art. 191 T.U.E.L., commi 1, 2 e 3, era stata necessaria l’adozione di apposite delibere con cui, riconosciuta la pubblica utilità delle prestazioni, si era provveduto ad appostare i relativi compensi quali debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. e che, però, in occasione dell’ultima proroga contrattuale, il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Ruffano aveva invitato la ditta Omega Elettroimpianti a non far pervenire preventivi per lavori non richiesti e a non eseguire interventi non espressamente autorizzati. Il predetto ente dedusse pure che gli asseriti interventi manutentivi per i quali l’opposta aveva chiesto ed ottenuto il d.i. non erano stati richiesti nè ne era stata accertata l’effettiva realizzazione.

Omega Elettroimpianti contestò la fondatezza dei motivi d’opposizione e specificò che gli interventi manutentivi dei quali aveva richiesto il pagamento in sede monitoria erano stati eseguiti tra il 21 settembre 2005 ed il 4 aprile 2006 e, pertanto, nel periodo di prorogata vigenza del contratto; in via subordinata, allegò l’ingiustificato arricchimento del Comune di Ruffano per aver beneficiato degli interventi manutentivi comunque realizzati e chiese il riconoscimento, ex art. 2041 c.c., di un congruo indennizzo che quantificò nell’importo di Euro 56.366,34 oltre interessi.

Con sentenza n. 1025/2015, depositata il 23 febbraio 2015, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento della proposta opposizione, rigettò la domanda di pagamento a titolo di corrispettivo contrattuale avanzata dall’opposta nei confronti del Comune di Ruffano e revocò, pertanto, il d.i. opposto e, in accoglimento della domanda subordinata proposta dalla ditta Omega Elettroimpianti, condannò il predetto Comune al pagamento in favore della stessa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., dell’importo di Euro 56.366,34, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonchè al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, il Comune di Ruffano propose gravame chiedendo: la declaratoria di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta da Omega Elettroimpianti; in subordine, la rideterminazione dell’indennizzo dovuto in misura non superiore al 50% dell’importo richiesto; in estremo subordine, la compensazione integrale delle spese e competenze di lite.

Omega Elettroimpianti S.r.l. (già Omega Elettroimpianti di T.A.) chiese il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 118/19, pubblicata il 4 febbraio 2019, accolse l’impugnazione e, per l’effetto, dichiarò improponibile, per carenza del requisito della sussidiarietà, la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata ex art. 2041 c.c. da Omega Elettroimpianti S.r.l. nei confronti del Comune di Ruffano, revocando ogni statuizione di condanna emessa in primo grado nei confronti di quest’ultimo, e condannò Omega Elettroimpianti S.r.l. alla rifusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio di merito in favore del Comune di Ruffano.

Avverso la sentenza della Corte di merito Omega Elettroimpianti S.r.l. (già Omega Elettroimpianti di T.A.) ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito il Comune di Ruffano con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo è così rubricato: “Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, commi 1, 3 e 4, art. 193 e artt. 194, commi 1, 2 e 3 e s.m.i. (di seguito anche: T.U.E.L. Enti Locali o T.U.E.L.), nonchè di quelle di cui all’art. 243 medesimo T.U.E.L. per le ragioni di seguito meglio specificate, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, e conseguente violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c.”.

La ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale per aver detta Corte, accogliendo il primo motivo di appello e richiamando giurisprudenza di legittimità, ritenuto improponibile la domanda avanzata ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà, in base alla normativa di cui del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, convertito in L. n. 144 del 1989 e poi “rifluito” nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 (cd. T.U.E.L.), sul rilievo che “tale normativa… prevede l’imputazione diretta alla sfera patrimoniale del dipendente di un ente pubblico degli effetti giuridici dell’attività contrattuale posta in essere da quest’ultimo in violazione delle regole che disciplinano l’attività contrattuale”.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, e s.m.i., disciplinanti il cd. “Ridonoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio”, procedimento e provvedimento con cui “le spese non coperte da iniziale impegno” e che costituiscono i cd. “debiti fuori bilancio”, “se derivano da quanto elencato nell’art. 194, comma 1, lettere da a) ad e), possono essere oggetto di riconoscimento di legittimità”.

Ad avviso della ricorrente, nella fattispecie all’esame, avendo il Comune di Ruffano adottato, oltre a varie deliberazioni della Giunta Comunale, anche la deliberazione del Consiglio Comunale n’, 61 del 13 ottobre 2005 di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, non potrebbe ritenersi improponibile l’azione di indebito arricchimento proposta nei confronti del detto ente.

Conclusivamente, secondo la sintesi proposta dalla stessa ricorrente, “solo ciò che non è oggetto di impegno di spesa nè oggetto di deliberazione di “ricognizione del debito” (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 243, nè ancor meno di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio” (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1 lett. e), e s.m.i.), darà vita a quel rapporto obbligatorio fra “privato fornitore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”. Laddove, invece, e nella misura in cui l’Amministrazione riconosce, con atto peraltro dovuto, il debito fuori bilancio – come nel caso di specie – il rapporto obbligatorio ritorna ad essere fra privato ed Ente, cosi che a fronte delle riconosciute “utilità” e “arricchimento dell’Ente”, legittimamente potrà essere azionata e accolta, ex artt. 2041 e 2042 c.c., la domanda di indebito arricchimento nei confronti dell’Ente, nella fattispecie del Comune di Ruffano”.

1.1. L’unico motivo proposto è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.c., n. 6.

Ed invero, nell’illustrazione del mezzo in scrutinio non è stato puntualizzato in quale specifica sede processuale la delibera del Consiglio Comunale n. 61 (l’indicazione del n. 62 nella proposta del relatore è all’evidenza dovuta ad mero lapsus calami) del 13 ottobre 2005 sia stata prodotta dalla controparte (non essendo sufficiente la mera indicazione “nel giudizio di primo grado”), nè è stato precisato ove tale atto sia ora reperibile e neppure ne è stato riportato il tenore testuale, per la parte rilevante in questa sede, anche al fine di verificare se i lavori in relazione ai quali è stata proposta la domanda siano contemplati in tale delibera, tenuto conto delle contestazioni proposte ex adverso nel controricorso (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass., ord., 3/01/2020, n. 27; Cass., ord., 20/11/2017, n. 27475; Cass. 9/04/2013, n. 8569).

Rilievi analoghi valgono per le deliberazioni della Giunta Comunale indicate a p. 12 del ricorso, che la ricorrente assume, genericamente, essere state prodotte dall’attuale controricorrente “nel giudizio di primo e secondo grado”.

Va peraltro osservato che alla genericità del ricorso non può porsi rimedio con la memoria, stante la funzione meramente illustrativa e non integrativa di tale atto difensivo. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass., ord., 28/11/2018, n. 30760; Cass. 12/10/2017, n. 24007).

Infine, va rimarcato che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendosene la chiesta distrazione in favore dell’avv. Francesco Fabrizio Tuccari, difensore del controricorrente, che si è dichiarato anticipatario.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Francesco Fabrizio Tuccari, anticipatario; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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