Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4293 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. un., 10/02/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 10/02/2022), n.4293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4049/2021 proposto da:

CASA DI CURA L’IMMACOLATA DI CELANO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) AVEZZANO – SULMONA L’AQUILA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente n. 427/2020 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di

L’AQUILA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCA CERONI, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte

di Cassazione, riunite in Camera di consiglio, dichiarino la

giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Casa di Cura dell’Immacolata di Celano, operante in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, propone regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al procedimento pendente presso il TAR Abruzzo n. 427/2020, instaurato nei confronti della ASL n. (OMISSIS) L’Aquila Avezzano – Sulmona e della Regione Abruzzo, concernente sette provvedimenti con i quali, a seguito di attività ispettive e di verifica, la ASL, in sede di verifica circa l’esistenza delle condizioni per la remunerabilità delle prestazioni eseguite dalla Casa di cura e la loro quantificazione, aveva disposto la riduzione dei corrispettivi richiesti, rideterminando il fatturato ammissibile e liquidabile.

2. Riferiva la ricorrente che un precedente analogo ricorso da lei proposto al fine di far dichiarare l’illegittimità del provvedimento della Asl, con il quale era stato ridotto e rideterminato il fatturato ammissibile e liquidabile relativo al mese di settembre 2018, aveva avuto il seguente corso: 1) il Tar, a seguito di eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla ASL, aveva declinato la propria giurisdizione in favore dell’AGO, rilevando che la controversia era riconducibile a quelle “concernenti indennità canoni e altri corrispettivi”; 2) a seguito di impugnazione, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la questione dibattuta fosse riconducibile, invece, allo schema dell’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che il provvedimento impugnato fosse espressione del potere dell’Amministrazione di verificare, nell’an e nel quantum, la coerenza dell’attività eseguita dal concessionario con i principi regolatori del rapporto di accreditamento e destinato a verificare che le prestazioni rientrassero nell’alveo di quelle autorizzate, così da definire esattamente i contorni della relazione concessoria; 3) il ricorso era stato riassunto, quindi, dinanzi al Tar.

3. Rilevava la ricorrente che, riguardando il ricorso n. 427/2020, di cui si discute, le medesime questioni di quello sopra indicato, era suo interesse ottenere pronuncia vincolante e definitiva sulla giurisdizione, non producendo effetti nel processo in esame la richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

4. La Regione Abruzzo e la ASL n. (OMISSIS) L’Aquila Avezzano – Sulmona si costituivano con controricorso.

5. Il Procuratore generale faceva pervenire propria requisitoria scritta con la quale concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Dal tenore del ricorso cui si riferisce il regolamento risulta che sono oggetto di impugnazione plurimi provvedimenti con i quali la Asl, per ciascuno dei trimestri degli anni 2018 e 2019, a seguito di verifica ispettiva, ha decurtato gli importi fatturati dalla Casa di cura per prestazioni sanitarie in regime di accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale.

3. La controversia in esame concerne, quindi, in relazione a diversi periodi, la misura dei corrispettivi dovuti in base al contratto intercorso tra la ASL e la casa di cura, rispetto alla cui richiesta la stessa ASL contesta l’eccessività in ragione del superamento del tasso di occupazione dei posti letto. Si discute, in particolare, se debba tenersi conto della interscambiabilità dei posti letto riferibili alle diverse discipline accreditate rientranti nella medesima Area Farmaceutica Ospedaliera, oppure, in conformità al Decreto n. 64 del 2012, adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del Settore Sanitario della Regione Abruzzo e richiamato dalla Delib. Giunta Regionale d’Abruzzo n. 611 del 2017, sempre in tema di capacità produttiva massima dei posti letto accreditati, si debba ritenere che il tasso di occupazione dei posti letto accreditabili non possa superare il 100% di ogni singola disciplina piuttosto che il 100% dei posti letto di ogni Area Farmaceutica Ospedaliera.

4. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. S.U. 2 novembre 2018 n. 28053, Cass. S.U. 15 luglio 2021 n. 20161, Cass. 13 gennaio 2021 n. 372) in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall’art. 133, comma 1, lett. c), codice processo amministrativo, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio come determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria, e ciò anche qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l’esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone la illegittimità, restando soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, dell’illegittimità dei provvedimenti autoritativi sottesi a quelli di determinazione degli importi delle prestazioni soggette ad accreditamento.

5. Nel caso in esame, come si evince dal punto 3 dell’originario ricorso, la casa di cura si limita a denunciare l’illegittimità derivata dei provvedimenti accertativi posti a fondamento degli atti di liquidazione, senza chiedere la caducazione dei provvedimenti autoritativi che ne costituiscono presupposto e precisando che la Delib. Giunta Regionale n. 611 del 2017, è stata oggetto di autonoma impugnativa per l’annullamento dinanzi al Tar Abruzzo.

6. Conseguentemente la controversia deve ritenersi assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse, rimettendo in quella sede la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Assegna alle parti termine di legge per la riassunzione. Rimette al merito la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA