Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4292 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4292 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA

sul ricorso 17440-2012 proposto da:
MILO SANTA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GATTO VINCENZO giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
ANTONINO MAZZEI, n.q. di curatore del fallimendo EDIL SAN

MICHELE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
BOCCEA 34, presso lo studio dell’avvocato FERA ANNA RITA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MATAFU’ CARMELO giusta
autorizzazione G.D. del 2/08/2012 e giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/02/2014

avverso la sentenza n. 161/2012 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 3/012/2012, depositata il 23/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2012 n. 17440 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 17440/12
proposto da Milo Santa nei confronti del fallimento
Edil San Michele srl il consigliere relatore ha

che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che Milo Santa . ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n.
161/12 con cui veniva rigettato l’appello proposto avverso
la sentenza n. 955/05 del tribunale di Messina che aveva
rigettato l’opposizione proposta dalla Milo allo stato
passivo del fallimento della Edil San Michele srl ;
che la curatela fallimentare

ha resistito con

controricorso.

Osserva
Il fallimento controricorrente ha eccepito l ‘inammissibilità
del ricorso per tardività.

depositato,ai sensi dell’art 380 bis cpc, la relazione

L’eccezione è fondata.
L’articolo 99 lf nella versione applicabile ratione
temporis prevede che nel caso di cause di opposizione allo

cassazione contro la sentenza di appello è di trenta giorni
decorrenti dalla notifica della sentenza di secondo grado
(Cass..11.12.1990 n°11790, Cass. 1.6.1994 n °5330,
Cass.28.2.1996 n°1591, Cass. 19.9.1997 n°9302, Cass.
3.7.1998 n°6515).
Nel caso di specie, la sentenza di appello risulta notificata
il 10.5.12 mentre il ricorso è stato notificato il 3.7.12 ben
oltre quindi il termine di trenta giorni di cui sopra.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti
di cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 7.9.13

stato passivo il termine per proporre ricorso per

Il Cons.relatore”

Vista la memoria della ricorrente;

che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni lquelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che deve solo aggiungersi che la questione di costituzionalità è
manifestamente infondata alla stregua di quanto già ritenuto da
questa Corte secondo cui è manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 99, quinto comma, legge fall., nella parte
in cui prevede la riduzione della metà, rispetto a quelli ordinari,
dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso la
sentenza che abbia pronunciato in merito alla opposizione allo
stato passivo del fallimento, trovando tale riduzione adeguata
giustificazione nella peculiarità di fini e di struttura della
procedura fallimentare, con particolare riferimento alle esigenze
di celerità ed urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione

Considerato:

allo stato passivo, peculiarità che non hanno perduto
ragionevolezza dopo la parziale declaratoria di illegittimità
costituzionale dello stesso art. 99 ad opera della sentenza della

dimidiati termini di impugnazione decorrono non già
dall’affissione, ma dalla data di notificazione della sentenza.
(Cass 14374/01);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna
della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate
come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del
fallimento in euro 6000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge.
Roma 14.1.14
Il Pre id nte

Corte Costituzionale n. 69 del 1982, a seguito della quale i

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