Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4292 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che lo rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrente –

contro

Autostrade Meridionali S.p.A., in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Reggio Calabria, n. 6,

presso l’Avvocato Nicola Bultrini, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Potito Enrico per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/1/06 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 20.3.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 11.1.2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per l’Agenzia ricorrente, l’Avvocato dello Stato Paola Maria

Zerman e, per la controricorrente, l’Avvocato Enrico Polito;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- L’agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Campania rigetta l’appello proposto dall’ufficio e conferma la sentenza n. 805/39/2001 della commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla ditta contribuente, Autostrade Meridionali S.p.A., contro l’avviso di accertamento e rettifica della dichiarazione IVA concernente l’anno 1993, notificato il 24.9.1997, con cui il competente ufficio IVA di Napoli, a seguito d’indagini svolte dalla guardia di finanza, recuperava un debito d’imposta di L. 1.059.048.000 ed applicava sanzioni nella misura di L. 3.753.585.000, oltre agli interessi.

1.2.- La nominata ditta contribuente resiste mediante controricorso.

2.- Questioni controverse e motivi del ricorso.

2.1.- L’agenzia ricorrente asserisce di avere determinato il volume d’affari della società contribuente, per il 1993, con metodo induttivo, per avere essa “operato omissioni, false o inesatte indicazioni o annotazioni irregolarità gravi numerose e ripetute tali da rendere inattendibile la contabilità”, per avere “acquistato merci senza fattura o ricevuto prestazioni di servizio senza fattura”, per non avere annotato sull’apposito registro dieci fatture ed altri documenti, per rilevanti importi.

2.2.- La commissione tributaria provinciale di Napoli aveva tuttavia accolto il ricorso della contribuente respingendolo soltanto sul rilievo n. (OMISSIS), relativo all’omessa autofatturazione di una prestazione di servizio d’importo non rilevante, perchè reputava che questa non aveva sottratto materia imponibile, ma aveva soltanto mancato di riportare sul supporto cartaceo, ossia sui registri regolamentari, la contabilità relativa al periodo in esame (eseguita informaticamente tramite un centro contabile esterno), non essendo peraltro ancora scaduto il termine prescritto per tale operazione.

2.3.- L’appello dell’ufficio – secondo il quale il termine di legge, invece, era già scaduto, non sembrando ammissibile il cumulo del periodo di sessanta giorni, previsto dal D.M. 11 agosto 1975, per mettere a registro i dati acquisiti dal centro elettronico, con quello stabilito dal D.M. 20 luglio 1979, art. 2 che consente ai concessionari di tronchi autostradali, come la contribuente, di registrare i pedaggi entro il mese successivo a quello di riscossione – fu poi respinto dalla commissione regionale in base a tre diverse rationes decidendi;

2.3.1.- inapplicabilità del metodo induttivo (e quindi invalidità dell’avviso di rettifica, che non potrebbe “essere preso in considerazione”), per difetto del presupposto giustificativo di tale metodo, consistente nell’inattendibilità delle scritture contabili;

2.3.2.- carattere meramente formale, non sostanziale, della violazione consistente nella mancata trasposizione tempestiva dei dati informatici sui registri cartacei, e quindi non perseguibilità ulteriore di tale violazione, eliminata mediante istanza di condono e versamento della somma dovuta, ai sensi del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 9 bis, convertito con modificazioni nella L. 22 marzo 1993, n. 85;

2.3.3.- ininfluenza della mancata trasposizione dei dati contabili su registri cartacei all’atto dell’ispezione, potendo la società concessionaria di tronchi autostradali effettuare tale operazione entro il mese successivo a quello della riscossione, possibile solo dopo l’accreditamento da parte del centro contabile che, a sua volta, dispone di un termine di sessanta giorni.

2.4.- La ricorrente impugna tale sentenza, e ne chiede la cassazione, per i seguenti due motivi:

2.4.1.- insufficiente motivazione, per non avere la commissione regionale dato “alcuna spiegazione in merito al ragionamento logico- giuridico che ha portato la stessa a ritenere assente il requisito della inattendibilità delle scritture contabili”, e quindi a ritenere inapplicabile il metodo induttivo, dal momento che i rilievi non si limitavano al mancato inserimento nei registri dei dati informatici, ma contemplavano “tutta una serie di irregolarità formali, fra le quali, in particolare, l’irregolare tenuta dei registri Iva, la violazione dell’obbligo di fatturazione per prestazioni ricevute, la violazione degli obblighi di registrazione sia di fatture passive che di fatture attive, la violazione degli obblighi di registrazione di corrispettivi e la violazione degli obblighi di registrazione di corrispettivi non imponibili”;

2.4.2.- violazione e falsa applicazione del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, comma 4 ter, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 489, e violazione dei D.M. 11 agosto 1975 e D.M. 20 luglio 1979, col seguente quesito:

2.4.2.1.- “E” vero che la CTR ha erroneamente applicato la L. n. 489 del 1994 (di conversione del D.L. n. 357 del 1994) ritenendola retroattiva, e ha violato altresì la disciplina prevista dal combinato disposto del D.M. 20 luglio 1979 e D.M. 11 agosto 1975 in base alla quale il termine per la registrazione dei dati da parte della Società autostrade s.p.a. è di 60 e non di novanta giorni e che pertanto l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate è legittimo?” 3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso dell’agenzia deve essere rigettato, per le ragioni di seguito espresse. Le spese del presente giudizio di legittimità debbono essere interamente compensate fra le parti, per giusti motivi consistenti nella novità della questione controversa.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il primo motivo di ricorso (par. 2.4.1), con cui è sostanzialmente criticata la prima ratio decidendi (par. 2.3.1 ) è infondato.

4.1.1.- l giudicante a qua ha, infatti, sufficientemente spiegato il motivo per cui, a torto o a ragione, ritiene insussistente il requisito d’inattendibilità delle scritture, presupposto del legittimo ricorso al metodo induttivo in materia di IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2, n. 3; non D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d, in materia d’imposizione diretta, cui fa erroneo riferimento la ricorrente); tale motivo è chiaramente indicato, in sentenza, nel fatto che “La mancata trasposizione su supporto cartaceo dei dati già inseriti nell’elaboratore non costituisce una violazione di carattere sostanziale”.

4.1.2.- A prescindere dalla conformità a legge – cioè dall’eventuale erroneità di tale argomentazione sul piano giuridico – non può sostenersi che la motivazione sia insufficiente, ossia che non lasci comprendere il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione; tanto più che anche gli altri rilievi esposti dall’ufficio, di cui la ricorrente lamenta la preterizione, sono indicati come “irregolarità formali” (v. ancora par. 2.4.1), sicchè rientrano nello stesso iter logico del decidente, secondo il quale l’inattendibilità delle scritture contabili ed il conseguente ricorso al metodo induttivo sarebbero giustificati soltanto da “violazioni di carattere sostanziale”: argomentazione che potrebbe, eventualmente, risultare in contrasto con la norma di legge, se denunziata per violazione di questa, ma che non è, di per se stessa, illogica, tanto da determinare la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

4.1.3.- D’altra parte, anche gli argomenti correlati – essere poi stata concessa, con norma successiva non direttamente applicabile al caso, la facoltà di non trascrivere su registri cartacei i dati della contabilità informatica; avere il giudice penale assolto dal corrispondente reato il responsabile legale della società contribuente, pure criticati dalla ricorrente, non costituiscono autonome ragioni della decisione, ma servono, nell’economia della sentenza impugnata, a corroborare gli stessi concetti, della natura formale delle violazioni contestate e della non incidenza di queste sull’attendibilità complessiva della contabilità.

4.2.- Il secondo motivo di ricorso (par. 2.4.2) ed il quesito che lo conclude (par. 2.4.2.1) mirano ad inficiare la terza ratio decidendi (par. 2.3.3), esposta dal giudicante a quo soltanto ad abundantiam, dal momento che, sempre in base alla ritenuta natura formale delle violazioni contestate, egli aveva ritenuto che queste erano state estinte per condono: ratio, quest’ultima (par. 2.3.2), che non è stata affatto censurata.

Sicchè il motivo in esame risulta inammissibile per un doppio ordine di ragioni: perchè si appunta contro un’argomentazione ininfluente (S.U. n. 3840/2007; Cass. nn. 13068/2007, 18170/2006 ed altre) e perchè lascia indenne da critiche un’affermazione idonea e sufficiente, da sola, a reggere la decisione.

4.3.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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