Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4292 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 13657-2019 proposto da:

R.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE APRILE;

– ricorrente –

contro

R.G., nella qualità di Curatore dei Fallimento della

(OMISSIS) sas e del socio accomandatario C.G.,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA

ARGENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2459/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con d.i. n. 161/2005, emesso dal Tribunale di Modica (successivamente accorpato al Tribunale di Ragusa), R.G., nella qualità di Curatore del Fallimento della ditta (OMISSIS) S.a.s e del socio accomandatario C.G., ingiunse a R.G. il pagamento della somma di Euro 3.950,00 a fronte della fattura n. 03 del 17 gennaio 2003, per fornitura di merce effettuata dalla società fallita, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, oltre spese della procedura monitoria.

Avverso tale decreto R.G. propose opposizione, contestando il credito vantato dalla parte opposta; in particolare l’opponente dedusse di aver acquistato in data 15 marzo 2001 presso la ditta opposta un “mobile antichizzato a colonna grande Savini” del costo di lire 1.990.000 (giusta commissione n. 80 del 15 marzo 2001) e di averlo regolarmente pagato (come da scontrino fiscale del 31 marzo 2001 emesso dalla suddetta ditta) e di non aver acquistato dopo tale data nessuna altra merce.

Si costituì R.G., nella già indicata qualità, contestando quanto dedotto dall’opponente e chiedendo il rigetta della proposta opposizione.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 312/2013, depositata in cancelleria il 13 novembre 2013, rigettò l’opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte da R.G., confermò il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opponente alle spese.

Avverso tale sentenza R.G. propose gravame, del quale, per quanto ancora rileva in questa sede, chiese il rigetto R.G., nella qualità di Curatore del Fallimento della (OMISSIS) S.a.s. e del socio accomandatario C.G..

La Corte di appello di Catania con sentenza n. 2459/2018, pubblicata il 22 novembre 2018, rigettò l’appello e condannò il R. alle spese di quel grado del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito R.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico articolato motivo

e illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso R.G., nella qualità di Curatore del fallimento della (OMISSIS) S.a.s. e del socio accomandatario C.G..

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente lamenta l’errata interpretazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè errata ed omessa motivazione.

In particolare il R. deduce di aver contestato, con specifico motivo di appello, l’errata valutazione, operata dal Tribunale, della dichiarazione testimoniale resa dal teste C.G.. Quel Giudice aveva ritenuto tale testimonianza “sufficientemente coerente e dettagliata, sia pure con qualche inevitabile approssimazione, peraltro pienamente giustificabile in considerazione del lasso temporale trascorso”. Evidenzia il ricorrente che tale approssimazione si riferiva al tempo dell’acquisto della merce (mobili e materiali del bagno) da parte del R. che sarebbe avvenuta, secondo il teste, “nel 98/99” e non nel 2003 e che in realtà non si trattava di approssimazione ma di un’affermazione ben precisa, atteso che il C. aveva lavorato per la (OMISSIS) S.a.s. fino a dicembre 1999, in quanto dal 7 dicembre 1999 al 2004 aveva cambiato lavoro ed era stato assunto da varie compagnie di navigazioni. Proprio per confutare l’errata valutazione da parte del Tribunale di tale testimonianza il R. aveva prodotto un certificato INPS relativo alla posizione lavorativa del teste C. dal dicembre 1999 al 2004, ma tale documentazione era stata ritenuta inammissibile dalla Corte di merito, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, evidenziando peraltro che il detto teste aveva pure riferito di aver consegnato personalmente i beni indicati nella fattura n. 03/03.

Secondo il ricorrente la produzione del documento in parola era ammissibile, in quanto finalizzata a dimostrare non la sussistenza o meno del credito controverso ma la errata valutazione della dichiarazione del teste da parte del Tribunale; in ogni caso, il detto documento non avrebbe potuto essere prodotto in primo grado in quanto non era prevedibile che il Giudice ritenesse “un’approssimazione” la data riferita dal teste che, comunque, dalla fine del 1999 non si trovava a Pozzallo ma era imbarcato su navi petroliere o porta container.

Lamenta, altresì, il ricorrente che la Corte di merito abbia affermato che il R. non avrebbe fornito alcuna prova relativa all’avvenuto pagamento, non essendo a tal fine idoneo lo scontrino fiscale, senza tenere conto che, trattandosi di fornitura di merce ad un consumatore, il debito si presume pagato se non viene reclamato nel termine di un anno. Pertanto, essendo la copia commissione datata 15 marzo 2001, recando lo scontrino fiscale la data del 31 marzo 2001 e la fattura quella del 17 gennaio 2003, la richiesta di pagamento da parte del curatore, ricevuta dal ricorrente in data 11 giugno 2004, era stata formulata oltre un anno dopo tali documenti, quando cioè il debito doveva presumersi pagato, sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere estinta l’obbligazione in questione.

1.1. Per quanto attiene alla censura relativa alla dedotta errata interpretazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, la stessa è infondata alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 e nella specie all’esame di questo Collegio la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 13 novembre 2013), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. 9/11/2017, n. 26522). Nella specie, peraltro, non rileva che trattasi di documentazione – della quale, con evidente difetto di specificità, neppure è riportato il testo integrale relativa all’attendibilità del teste, atteso che le modalità circa le osservazioni delle parti sull’attendibilità dei testi sono disciplinate dell’art. 252 c.p.c., comma 2, e che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini” (v., proprio in relazione a tale tardiva produzione documentale Cass., ord., 4/07/2017, n. 16467), rimessione che non risulta nella specie richiesta.

1.2. Quanto alle censure relative ai vizi motivazionali denunciati nell’ultima parte dell’illustrazione del motivo, evidenzia anzitutto il Collegio che, nel giudizio civile di legittimità, la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (Cass., ord., 27/08/2020, n. 17893; Cass., ord., 28/11/2018, n. 30760; v. anche Cass., sez. un., 15/05/2006, n. 11097), sicchè nella specie risultano cristallizzate quelle sollevate con il ricorso.

1.3. Tanto premesso, le censure in scrutinio sono inammissibili.

Ed invero, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, in quanto il “vizio di motivazione in diritto” rimane di per sè irrilevante, essendo riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, quanto all’erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando il dispositivo sia conforme a diritto (Cass., ord., 24/02/2020, n. 4863; Cass. 6/08/2003, n. 11883). Nella specie, sostanzialmente, il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia rilevato la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2955 c.c., n. 5, e ciò non costituisce, neppure in tesi, vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dal vigente – e applicabile nel caso all’esame – art. 360 c.p.c., n. 5. Inoltre, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto, come nella specie – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede dì legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., ord., 13/12/2019, n. 32804), onere non assolto nella specie.

A quanto precede va peraltro aggiunto che: a) l’eccezione di prescrizione presuntiva non è rilevabile d’ufficio, b) in ricorso non è indicato se, quando e in quali termini essa sia stata sollevata dal R., c) il controricorrente ha rappresentato che la “circostanza” dedotta dal ricorrente a sostegno del denunciato vizio di errata e omessa motivazione sarebbe incompatibile con tutte le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio dal controricorrente e d) la decisione impugnata risulta comunque motivata.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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