Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4291 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4291 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 15961-2012 proposto da:
IMPRESA EDILE GEOMETRA LUIGI MADDALONI, in persona
dell’omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO ANTONIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RUGGIERO GAETANO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
UNICOM SPA, in persona del suo legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso
lo studio dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CHIARINI FABIO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/02/2014

nonché contro
FORTUNA GIOCONDA;
– intimata avverso la sentenza n. 141/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2012 n. 15961 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

NAPOLI del 30/11/2011, depositata 11 19/12/2011;

La Corte ,rilevato :
che sul ricorso n. 15961/12 proposto dalla Impresa Edile Geometra Luigi
Maddaloni nei confronti del Fallimento Impresa Edile Geometra Luigi
Maddaloni e di UNICOM s.p.a. il consigliere relatore ha depositato

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.

La Impresa Edile Geometra Luigi Maddaloni ha proposto ricorso per
Cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Napoli n. 141/11 con cui veniva rigettato il reclamo dalla medesima
proposto avverso la sentenza del Tribunale di Noia n. 69/2011 che ne aveva
dichiarato il fallimento.
La UNICOM s.p.a. si difende con controricorso. L’ altro intimato non ha
svolto attività difensiva.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la sussistenza dello
stato d’insolvenza.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dello stato d’insolvenza
sulla base di un debito non pagato dal 2009 per il quale vi era stato anche
un pignoramento negativo nonchè della cessazione dell’attività a far data
dal 2010.

relazione ex art 380 bis cpc,

La Corte d’appello ha inoltre rilevato che non era stata fornita adeguata
prova circa l’esistenza di un pàtrimonio immobiliare né di asseriti ingenti
crediti.
Il motivo contesta siffatte affermazioni sulla base di generiche confutazioni

motivazione della Corte d’appello e senza neppure indicare in base a quali
documenti risulterebbero i crediti vantati e la consistenza del patrimonio
immobiliare e quale sarebbe la loro consistenza.
Il motivo contesta poi il mancato o comunque l’errato uso del potere
inquisitorio ex art 15 l.f.

Il motivo è infondato.
L’art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l’onere di
provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della
dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi
prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo
al tribunale, pur dopo l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio e
tenuto conto dell’esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti
ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni
urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei
ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a

senza però addurre alcun elemento concreto a dimostrare l ‘erroneità della

prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo
comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi
ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge

parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali
allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti,
richiedendo una valutazione del giudice di merito competente
circa l’incompletezza del materiale probatorio, l’individuazione di
quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua
concreta acquisibilità e rilevanza decisoria. ( Cass l 7281/10),In
altri termini spetta al giudice del merito valutare l’utilizzo o meno
di poteri istruttori in relazione al caso concreto senza che ciò
possa essere sindacato in sede di legittimità.
Con il secondo motivo contesta, riprendendo un argomento già formulato
con il primo motivo, che si sia considerato come un indizio d’insolvenza la
cessazione dell’attività nel 2010.A tal fine sostiene che la valutazione dello
stato d’insolvenza di una società in liquidazione dovrebbe essere valutato
solo in relazione al fatto se gli elementi attivi del patrimonio consentano di
far fronte alle obbligazioni esistenti.

fall..Tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle

Tale argomento è del tutto inconsistente. Lo stato di liquidazione di una
società — come rilevato dalla Corte d’appello – è cosa ben diversa dalla
mera cessazione dell’attività ,come avvenuto nel caso di specie, richiedendo
il primo l’espletamento di procedimento societario e giudiziario per la

patrimonio per soddisfare i debiti residui; procedimento che nel caso di
specie non vi è stato . In siffatta situazione la valutazione dello stato
d’insolvenza deve essere effettuato secondo i normali criteri e non già
secondo quelli applicabili ad una società in liquidazione.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i
requisiti di cui all’art 375 c.p.c.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera
di Consiglio
Roma 29.4.13
Il Cons. relatore”

che in data 2.7.13 si è tenuta udienza in camera di consiglio;
che, con il controricorso risultava sollevata eccezione di tardività del
ricorso per essere stato notificato alla ricorrente il provvedimento
impugnato in data 19.12.11;

nomina di un liquidatore e per dar corso alla fase di liquidazione del

che, ai fini di verificare la fondatezza dell’eccezione, la Corte ha rinviato la
causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio all’epoca non
pervenuto ;
che espletato siffatto incombente la causa è stata discussa alla odierna

udienza.

Vista la memoria del ricorrente;
Considerato:
che il ricorso appare tempestivo essendo stata comunicato al ricorrente in
data 19.12.11 solo il dispositivo della sentenza dichiarativa di fallimento
inidoneo a far decorrere il termine breve per l’impugnazione;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni dò

L

quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che pertanto il ricorso va

rigettato con condanna della ricorrente al

pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

PQM
(4) trt,

famte, stn. (.31111Cat4

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento (42Ielle spese di
giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge.

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