Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4291 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10699-2009 proposto da:

REGIONE LIGURIA ((OMISSIS)) in persona del Presidente della

Giunta Regionale della Liguria, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato SIVIERI ORLANDO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BENGHI GIGLIOLA,

BARBARA BAROLI, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 914

del 10/07/09 e giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI

MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROGNONI

ERNESTO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REGIONE LIGURIA (OMISSIS) in persona del Presidente della Giunta

Regionale della Liguria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato SIVIERI ORLANDO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BENGHI GIGLIOLA,

BARBARA BAROLI, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 914

del 10/07/09 e giusta procura speciale in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN MARTINO, CARIGE ASSICURAZIONI SPA

(già Levante Norditalia Spa, già Norditalia Assicurazioni Spa),

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL/(OMISSIS) GENOVESE, GESTIONE

STRALCIO

USL/(OMISSIS) GENOVESE, C.E., C.P. (in qualità

di

curatrice di C.E.), USL/(OMISSIS) GENOVESE;

– intimati –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1051/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

5/7/07, depositata il 28/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato SIVIERI ORLANDO che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che concorda con la relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 28/8/2008 la Corte d’Appello di Genova, dichiarato inammissibile il gravame in via incidentale proposto dall’AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO e rigettato quello del pari in via incidentale proposto dalla società CARIGE ASSICURAZIONI s.p.a., in parziale accoglimento dell’appello in via principale proposto dalla sig. B.R. riformava l’impugnata decisione del Tribunale di Genova 12 maggio 2003 n. 1713 e per l’effetto condannava il sig. C.E. e la REGIONE LIGURIA al pagamento, in via solidale, in favore di quest’ultima della ulteriore somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di inidoneo intervento di mastectomia bilaterale con svuotamento mammario e collocazione di due protesi sottocutanee.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la REGIONE LIGURIA propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la B., che propone altresì ricorso in via incidentale sulla base di UNICO MOTIVO, cui resiste con controricorso la REGIONE LIGURIA. Con il 1 MOTIVO la ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 MOTIVO denunzia insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con UNICO MOTIVO la ricorrente in via incidentale denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso principale e quello incidentale dovranno essere dichiarati inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) -, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, il quesito recato dal 1 motivo del ricorso principale con il quale si denunzia vizio di violazione di norme di diritto risulta formulato in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotato da genericità e mancanza di decisività, privo di riferibilità al caso concreto in esame, e pertanto sfornito di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez, Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

I motivi con i quali si denunziano vizi di motivazione (2^ del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale) non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente principale ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’idoneità dei formulati quesito e motivi;

ritenuto che entrambi ricorsi debbono essere dichiarati pertanto inammissibili;

considerato che, attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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