Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4291 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24311-2018 proposto da:

S.A.M., titolare dell’omonima ditta, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO URSO;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO LEPERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 4 pubblicata l’8.2.2018 la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto l’appello di S.A.M., confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda di M.L., aveva accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato della predetta alle dipendenze della S. come aiuto parrucchiera dal 30.9.1998 al 3.7.2006 (rapporto formalizzato dal 5.12.2003 attraverso un Piano di Inserimento Professionale e poi dal 22.4.2005 come lavoro subordinato a tempo indeterminato) e condannato quest’ultima al pagamento di differenze retributive (sia per il periodo non contrattualizzato, sia per i mesi da marzo a luglio 2006, nonchè a titolo di TFR e tredicesima mensilità per il periodo contrattualizzato) liquidate in complessivi Euro 79.320,50, oltre accessori dall’8.11.2012;

2. la Corte territoriale, premessa l’ammissibilità dell’appello, ha ritenuto dimostrate le allegazioni della lavoratrice sull’inizio dell’attività lavorativa nel 1998 e sull’orario svolto, valutando come maggiormente attendibili le deposizioni dei testi P. e Sa., addotti dalla lavoratrice, e D.R., addotta da parte datoriale, rispetto all’altra teste indicata dalla datrice di lavoro, sig.ra B.;

3. avverso tale sentenza S.A.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso M.L. (ammessa al patrocinio a spese dello Stato);

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso la S. ha dedotto nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

6. ha sostenuto l’irriducibile contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la Corte di merito per avere, da un lato, accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1998 al 2003 e, dall’altro, confermando la sentenza di primo grado che aveva escluso, dopo il 2003, un rapporto di lavoro subordinato in ragione del Piano di Inserimento Professionale previsto dalla L. n. 451 del 1994, non contestato dalla M., omesso di rilevare che nella domanda di congedo per maternità quest’ultima aveva indicato come data di inizio del rapporto con la ditta S. il 4.12.2003;

7. con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1176,2043,2236 c.c.;

8. ha affermato come la M. non avesse provato i fatti costitutivi della subordinazione e come le prove (testimoniali) raccolte non contenessero alcun riferimento alla sottoposizione della predetta al potere gerarchico datoriale;

9. con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata rispetto al secondo motivo, la S. ha censurato la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

10. ha sostenuto come la sentenza impugnata avesse omesso di considerare alcuni fatti storici decisivi, risultanti dal Piano di inserimento professionale di cui alla L. n. 451 del 1994, e dalla domanda di congedo per maternità (quest’ultima riprodotta nel ricorso in esame), entrambi sottoscritti dalla lavoratrice e contenenti l’indicazione del 4.12.2003 quale data di inizio del rapporto di lavoro; ha trascritto brani della memoria di costituzione in primo grado della S. in cui si argomentava l’esclusione ex lege (D.L. n. 299 del 1994, art. 15, comma 5, conv. in L. n. 451 del 1994), della subordinazione per le prestazioni rese nell’ambito Piano di inserimento professionale e si rilevava come la lavoratrice non avesse dedotto la fittizietà del Piano suddetto nè allegato elementi atti a dimostrare lo svolgimento dell’attività lavorativa nel medesimo periodo come riconducibile allo schema dell’art. 2094 c.c.;

11. il primo motivo di ricorso è inammissibile non essendo configurabile un vizio di carenza assoluta di motivazione tale da integrare la violazione dell’art. 132, n. 4; le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”;

12. si è ulteriormente precisato (Cass., S.U., n. 22232 del 2016) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”, (cfr. anche Cass. n. 12351 del 2017);

13. tali difetti non sono rinvenibili nella decisione impugnata non essendovi alcuna contraddizione logica tra l’accertamento, eseguito in base alle prove testimoniali raccolte, di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1998 al 2003 svolto senza alcun contratto, quindi “in nero”, e la dichiarazione della lavoratrice, nel Piano di inserimento professionale e nella domanda di congedo per maternità, di inizio del rapporto di lavoro con la S. il 4.12.2003, da intendere come rapporto formalizzato;

14. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di adeguata specificità, in particolare della indicazione, necessaria rispetto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012);

15. il ricorso in esame non esplicita in alcun modo le ragioni della violazione degli artt. 1176,2043 e 2236 c.c.; quanto alla violazione dell’art. 116 c.p.c., questa Corte ha più volte precisato (cfr. Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014; e nello stesso senso Cass. n. 11892 del 2016, richiamata in ricorso) come essa possa porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova invece soggetti a prudente valutazione;

16. nel motivo di ricorso in esame non è prospettato un simile errore ma è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova ritenendo dimostrata una subordinazione non emergente dalle prove testimoniali; tale censura, tuttavia, è consentita solo nei ristretti limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass., S.U. n. 8053/14) ed è nel caso di specie preclusa in ragione della disciplina della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014), applicabile ratione temporis (ricorso in appello del 2014);

17. anche il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulta inammissibile in ragione della già citata disciplina della c.d. doppia conforme;

18. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;

19. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza con liquidazione come in dispositivo;

20. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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