Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4291 del 17/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.A., in proprio e nella qualità di esercente la

responsabilità genitoriale sulla minore S.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova 251, presso lo

studio dell’avv. Maria Saracino, rappresentata e difesa, per mandato

a margine del ricorso, dall’avv. Mario Follieri che indica per le

comunicazioni relative al processo la p.e.c.

follieri.mario.avvocatilucera.legalmail.it e il fax n. 0881/520977;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.G.;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia emessa il 17 maggio 2016

e depositata il 18 maggio 2016, nel procedimento civile n. R.G.

1719/2016 promosso da S.G. contro D.A..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. D.A. ricorre per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale esclusiva sulla figlia minore S.M., avverso l’ordinanza sopra citata del Tribunale civile di Foggia che, ritenuta la propria competenza funzionale, ex art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n. 219 del 2012, in materia di procedimenti attinenti l’esercizio della potestà genitoriale tra genitori di figli minori nati fuori dal matrimonio, ha delegato il Servizio sociale del Comune di (OMISSIS) a svolgere una indagine psico-sociale al fine di decidere sul ricorso proposto da S.G. per ottenere l’affidamento in via esclusiva o congiunta della figlia M. nonchè per regolamentare modi e tempi del diritto di visita tenuto conto del percorso intrapreso dal S. in ossequio a quanto statuito dal T.M. di Bari.

2. La ricorrente rileva che, con precedente provvedimento dell’8 luglio 2012, il T.M. di Bari le aveva affidato in via esclusiva la figlia M. stabilendo l’esercizio della potestà sulla figlia sia per le questioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione salvo il generale potere-dovere di vigilanza del padre al fine della partecipazione alle decisioni di maggiore interesse della minore e stabilendo che il padre potesse incontrare la figlia, almeno inizialmente in forma protetta presso il Servizio sociale di (OMISSIS); con successivo Decreto 17 aprile 2013, il T.M. ha sospeso gli incontri padre-figlia disponendone la ripresa solo nell’ipotesi che il padre si sottoponga a un percorso di sostegno psicologico individuale e di mediazione della conflittualità con la D.; che con ulteriore provvedimento del 5 novembre 2014 il T.M. ha respinto l’istanza del S. di modifica dei precedenti decreti persistendo il suo rifiuto a qualsivoglia mediazione con la D. e il compimento di condotte pregiudizievoli nei confronti della figlia; sulla base dei citati provvedimenti ha eccepito l’incompetenza per materia del Tribunale ordinario adito dal S. in quanto il T.M. aveva già emesso provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale nei confronti del S. il quale avrebbe dovuto pertanto adire il T.M. per ottenere la revoca dei predetti provvedimenti e ottenere la reintegra nella responsabilità genitoriale presupposto necessario per poter richiedere l’affidamento della figlia e/o la modifica delle disposizioni sul diritto di visita;

3. con requisitoria del 7 settembre 2016 la Procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. Federico Sorrentino, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso trattandosi di impugnazione avverso un provvedimento privo dei requisiti della decisorietà e definitività.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

4. la richiesta della Procura generale appare fondata in quanto la decisione sulla competenza si riferisce effettivamente a un provvedimento privo dei requisiti di decisorietà e definitività che come tale non è impugnabile con regolamento di competenza, trattandosi di statuizione di carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito, di cui condivide il regime impugnatorio (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, n. 14825 del 19 luglio 2016, n. 16211 del 12 maggio 2014, sez. 6-1 n. 22568 del 4 novembre 2015 e 17786 del 12 agosto 2014).

5. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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