Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4290 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4290 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 14794-2012 proposto da:
FANNI 2000 SRL 04352171005, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato TORINO
GIANFRANCO, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ZETA 2000 SRL, in persona dell’Amministratore unico legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell’avvocato
RAPONE PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GRECO GIUSEPPE giusta procura speciale a margine
del controricorso;

Data pubblicazione: 24/02/2014

- controricorrente nonchè contro
FALLIMENTO N. 344/09 di FANNI 2000 SRL;
– intimato –

ROMA del 15/12/2011, depositata il 06/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Tonino Gianfranco difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Rapone Patrizia difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 14794 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

avverso il decreto n. 5753.5/2010 della CORTE D’APPELLO di

La Corte

rilevato che sul ricorso n. 14794/12 proposto dalla

Fanni 2000 srl nei confronti della Zeta 2000 srl il consigliere relatore

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che la Fanni spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
un motivo avverso la sentenza depositata il 6.3.12 con cui la
Corte d’appello di Roma , in parziale riforma del decreto del
tribunale di Roma ,depositato il 28.6.10, che aveva rigettato
l’istanza di revoca ex art 742 cpt. del provvedimento del giudice
delegato che aveva autorizzato la transazione tra il fallimento
Fanni spa e la Zeta 2000 srl , aveva compensato tra le parti le spese
di entrambi i gradi del giudizio;
che la Zeta 2000srl ha resistito con controricorso.

Osserva
Con l’unico motivo di ricorso la banca ricorrente contesta, sotto il
profilo della violazione dell ‘art 92 cpc, la compensazione delle

ha depositatoiai sensi dell’art 380 bis cpc /la relazione che segue

spese operata sia nel giudizio di primo grado che in quello di
impugnazione.
Il motivo è manifestamente infondato.

dalla Zeta 2000 srl solo sotto il profilo della condanna alle spese
della prima fase di giudizio ed ha proceduto alla compensazione
delle spese di detta fase nonché di quelle del giudizio di reciamo
con la motivazione che segue: “rilevato che la S.R.L. ZETA 2000 ha
infine censurato it provvedimento reclamato per non aver
compensato le spese del grado; ritenuto il reclamo fondato solo con
il riferimento a tale motivo, sussistendo giustcati motivi,
individuati nella particolarità delle problematiche poste
dall’individuazione dei limiti di esperibilità del ricorso ex art. 742
c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese
processuali del primo grado; …(omissis) ; ritenuto che le stesse
ragioni inducono a compensare del pari le spese del presente
grado; ( omissis)”.
Tale motivazione appare rispettosa dei principi stabiliti da questa
corte secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi

Va premesso che la Corte d ‘appello ha accolto il reclamo proposto

esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi
dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto
dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può

essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso
applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo
regolano, ma devono trovare riferimento in . specifiche circostanze o
aspetti della controversia decisa.( ex plurimis Cass 26987/11).
Nel caso di specie , in riferimento al giudizio di primo grado le
gravi ed eccezionali ragioni sono state individuate dalla
particolarità delle problematiche inerenti ai limiti di esperibilità del
ricorso ex art 742 cpc.
Tali ragioni devono ritenersi conseguentemente valide anche per il
giudizio di reclamo ove peraltro, sussistendo l’accoglimento
parziale del reclamo, il giudice di seconde cure ben poteva
procedere comunque alla compensazione delle spese.

compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono

Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’ari
375 cpc.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 7.9.13
Il Cons.relatore”

Vista la memoria della ricorrente;
Considerato:
che il fallimento non ha svolto attività difensiva;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va

rigettato con condanna della ricorrente al

pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore della Zeta 2000 srl
come da dispositivo
PQM

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio in favore della Zeta 2000 srl liquidate in euro 1000,00 oltre euro
200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Il Pres ente

Roma 14.1.14

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