Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4290 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4290 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 128-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CT. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
Tl RI GI.1NFRANCESCO;

– intimato avverso la sentenza n. 2537/3/2016 della CONIMISSONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
12/10/2016;

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 12 settembre 2016 la Commissione tributaria
regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
476/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che
aveva accolto il ricorso di Vetere Gianfrancesco contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CFR osservava in
particolare che doveva affermarsi quale causa di detta declaratoria in
rito il mancato deposito, in sede di costituzione dell’appellante, della
ricevuta postale di spedizione del gravame e che comunque non poteva
supplire il deposito dell’elenco delle raccomandate spedite, tra le quali
quella de qua, con il timbro dell’ufficio postale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1′ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa
applicazione degli artt. 22, 53, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha
dichiarato inammissibile il suo appello a causa del mancato deposito
delle ricevuta di spedizione postale dello stesso, non ritenendo
comunque equipollente il deposito, contestuale alla costituzione, della
distinta delle raccomandate timbrata dall’ufficio postale.
La censura è fondata.
Ric. 2017 n. 00128 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

Rilevato che:

Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del

di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datano. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel
processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in
giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte
del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
La sentenza impugnata è chiaramente difforme dai principi di diritto
espressi in tali arresti giurisprudenziali, tenendo conto che l’agenzia
fiscale appellante aveva depositato sia la distinta timbrata dall’ufficio
postale sia l’avviso di ricevimento pure timbrato dall’ufficio postale
Ric. 2017 n. 00128 sez. MT – ud. 25-01-2018
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destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta

asseveranti quale data di spedizione dell’appello de quo il giorno 29
gennaio 2013 e derivandone perciò sia la tempestività del gravame
(sentenza della CTP notificata il 3 dicembre 2012) sia la tempestività
della costituzione in appello dell’agenzia fiscale medesima (ricezione
del gravame: 30 gennaio 2013; costituzione dell’appellante, con

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2018

contestuale deposito di detti documenti: 27 febbraio 2013).

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