Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4290 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10655-2009 proposto da:

B.A. (OMISSIS) in proprio e la ISI SRL

(OMISSIS) in persona del liquidatore legale rappresentante,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che li rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

ISTITUTO SECOLARE SPIGOLATRICI DELLA CHIESA (OMISSIS) tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro PELLICO 24, presso lo studio

dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BOLOGNI VITTORIO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 476/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

20/03/08, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Camici Claudio, (delega avv. Camici Giammaria),

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Carello Cesare Romano, difensore del

controricorrente che sì riporta agli scritti; è presente il P.G. in

persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che concorda con la relazione

scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 26/3/2008 la Corte d’Appello di Firenze respingeva il gravame interposto dal sig. B.A. e dalla società I.S.I. s.r.l. nei confronti della pronunzia del Tribunale di Prato di condanna dei medesimi al pagamento, in solido, in favore dell’ISTITUTO SECOLARE SPIGOLATRICI DELLA CHIESA di canoni di locazione ed oneri accessori relativi ad immobile condotto in locazione sito in (OMISSIS), nonchè al rimborso dei co-locatari sigg.ri M. e S. di quanto a tale titolo eventualmente tenuti a versare al medesimo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. e la società I.S.I. s.r.l. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resistono con distinti controricorsi l’ISTITUTO SECOLARE SPIGOLATRICI DELLA CHIESA e il S..

Il M. non ha svolto attività difensiva.

Con il 1 MOTIVO i ricorrenti denunziano “erroneità e/o contraddittorietà della sentenza o insufficiente e/o omessa motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 MOTIVO denunzia “erronea e/o omessa e/o insufficiente motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso principale dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) -, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949) .

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, il quesito recato dal motivo (2) con il quale si denunzia vizio di violazione di norme di diritto risulta formulati in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotato da genericità e mancanza di decisività, privi di riferibilità al caso concreto in esame, e pertanto sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivi come nella specie altresì carenti di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione dei quesiti di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

I motivi con i quali si denunziano vizi di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene la sussistenza e l’idoneità dei formulati quesito e sintesi;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore dell’Istituto Secolare Spigolatrici Della Chiesa e il S., seguono la soccombenza, laddove non è a farsi invece luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti del M., non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge in favore di ciascuno dei controricorrenti costituiti.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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