Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4290 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4922/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DEll’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO e MAURO RICCI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PAOLO ORLANDO 25 – OSTIA LIDO, presso lo studio dell’avvocato

CALOGERO INFUSO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che si riporta;

udito l’Avvocato CALOGERO INFUSO, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 92/2014 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a D.M.M.R., originaria ricorrente, i ratei della pensione di inabilità con decorrenza dal 1.3.2006, oltre interessi legali.

Il giudice di appello, in esito a rinnovo dell’indagine peritale ed in adesione alle conclusioni dell’ausiliare di secondo grado, ha ritenuto sussistenti le condizioni medico legali per l’accesso al beneficio sin dalla data della domanda amministrativa; ha ritenuto, inoltre, provato il requisito reddituale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. D.M.M.R. ha resistito con tempestivo controricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato. Parte controricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, art. 2967 c.c. e degli artt. 345, 414, 416, 421 e 437 c.p.c.. Premesso che la D.M., con il ricorso di primo grado, nulla aveva allegato in merito al possesso del requisito reddituale e che solo nel corso del giudizio aveva prodotto documentazione a riguardo, che tale documentazione era stata dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure, che la medesima era stata prodotta nuovamente con il ricorso in appello, ha censurato la decisione di secondo grado per non avere chiarito sulla base di quali elementi aveva ritenuto la sussistenza del requisito reddituale; ha precisato che ove lo stesso fosse stato fondato sulla documentazione già prodotta e dichiarata inammissibile in prime cure, ne sarebbe risultato violato il regime di preclusioni e decadenze che governa il rito del lavoro. Parte controricorrente ha contestato la ricostruzione della vicenda processuale quale operata in ricorso; ha, in particolare, sostenuto che la documentazione ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure era quella relativa al requisito sanitario e non anche al requisito reddituale.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di accoglimento, senza rinvio, del motivo di ricorso.

Ti Collegio condivide la valutazione di manifesta fondatezza del motivo, valutazione non inficiata dalla deduzioni difensive svolte in memoria dalla parte privata, ma ritiene che ad essa debba conseguire il rinvio al giudice di secondo grado.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 11353 del 2004, hanno stabilito che nel rito del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 421 e 437 c.p.c., l’esercizio del potere d’ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatasi decadenza o preclusione, e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicchè il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova, avendo l’obbligo in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c., ed al disposto dell’art. 111 Cost., comma 1, sul “giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori ovvero, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga di non farvi ricorso, sempre nel rispetto del principio dispositivo. In sostanza le Sezioni Unite hanno statuito che il giudice del lavoro possa sempre esercitare i poteri istruttori d’ufficio, anche in presenza di decadenze e preclusioni già verificatesi, con il solo obbligo di dare adeguata motivazione dell’esercizio di tale potere.

Nella fattispecie in oggetto, dall’esame degli atti di causa risulta che in merito al requisito reddituale nulla è stato specificamente allegato nel ricorso di primo grado, che alla prima udienza del giudizio di primo grado è stata depositata documentazione rilevante al fine del requisito reddituale e che la ordinanza di inammissibilità del 28.11.2008, del giudice di prime cure si riferiva alla documentazione attinente al requisito sanitario.

Quanto ora rilevato impone il rinvio al giudice di appello il quale dovrà procedere alla verifica della sussistenza del requisito reddituale e, ove ritenga indispensabile acquisire la documentazione tardivamente depositata, in ossequio ai principi richiamati, sarà tenuto ad esplicitarne le ragioni.

Al giudice di appello è altresì demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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