Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4290 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 10/02/2022), n.4290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12892 – 2020 R.G. proposto da:

D.A., – c.f. (OMISSIS), – elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, alla via Vincenzo

Giuffrida, n. 107/A, presso lo studio dell’avvocato Marco Di Pietro,

che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS). – in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4360 – 24.7/13.8.2019 della Corte d’Appello di

Catania, udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18

novembre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege “Pinto” alla Corte d’Appello di Catania depositato in data 21.10.2018 D.A. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio intrapreso nel 2010 dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Catania – giudizio finalizzato al recupero di retribuzioni non percepite – e definito con sentenza del 27.10.2017.

Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 29.1.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso.

Evidenziava che la ricorrente non aveva fatto luogo a specifiche allegazioni e che il valore del giudizio “presupposto”, alla stregua della somma di Euro 600,00 oltre accessori riconosciuta, era del tutto irrisorio.

3. D.A. proponeva opposizione.

Non si costituiva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 4360/2019 la Corte di Catania rigettava l’opposizione.

5. Avverso tale decreto D.A. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta fondatezza, per quanto di ragione, dei motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, nonché degli artt. 24 e 111 Cost..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, aveva con l’iniziale ricorso allegato le circostanze tutte necessarie ai fini della valutazione della sussistenza del pregiudizio non patrimoniale sofferto.

Deduce che l’opposizione ex art. 5 ter cit., non introduce un giudizio di impugnazione, ma costituisce la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento senza preclusioni di sorta.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. g), degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 6C.E.D.U..

Deduce che ha errato la corte distrettuale a reputare irrisorio il valore del giudizio “presupposto”, viepiù in considerazione della modestia delle sue condizioni economiche.

Deduce segnatamente che ai fini della determinazione del valore del giudizio “presupposto” occorre tener conto pure degli interessi, della rivalutazione e dei, contributi previdenziali.

Deduce in ogni caso che i giudizi in materia di lavoro subordinato non si prestano ad essere considerati di natura bagattellare.

Deduce infine che il pregiudizio non patrimoniale è oggetto di una presunzione relativa.

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 6C.E.D.U..

Deduce che il giudizio “presupposto” ha avuto una durata irragionevole di 4 anni e 3 mesi e che il ritardo in nessun modo può essere ascritto alla condotta processuale delle parti.

11. La ricorrente ha depositato memoria.

12. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

I motivi di ricorso, da disaminare congiuntamente, sono dunque fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

13. Questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l’Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto; ne consegue che la mancata specificazione, ad opera del ricorrente, degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l’indennizzabilità del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto (cfr. Cass. (ord.) 7.5.2018, n. 10858).

E spiega ulteriormente che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi della citata L., art. 3, comma 3, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dall’art. 640 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. 29.9.2015, n. 19348; Cass. 12.10.2015, n. 20463).

14. Alla luce dei surriferiti principi per nulla si giustifica l’affermazione della Corte di Catania secondo cui l’opponente non aveva “allegato alcuna specifica circostanza che consentisse di ravvisare il suo pregiudizio, solo ora tardivamente dedotto con la stessa opposizione” (così decreto impugnato, pag. 2).

15. D’altra parte, la ricorrente ha conseguito nel giudizio “presupposto” condanna al pagamento della somma di Euro 600,00, oltre interessi e rivalutazione, sicché è da escludere la operatività tout court della presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. g), (“Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di; (…) g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”).

Al più, si sarebbe giustificata l’operatività della previsione del della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, (“La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”).

16. In dipendenza dell’accoglimento, nei termini suindicati, dei motivi di ricorso il decreto n. 4360/2019 della Corte d’Appello di Catania va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi di ricorso; cassa il decreto n. 4360/2019 della Corte d’Appello di Catania; rinvia alla stessa corte d’appello in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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