Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 429 del 10/01/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 429 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in Roma, via
Celimontana n.n.38 presso lo studio dell’Avv. -Paolo
Pan,qriti
che lo rappresenta
Angiolini
per
e difende unitamente
procura in calce al
r i corso.
–
ricorrente
–
contro
CONSORZIO di BONIFICA – UFFICIO dei FIUMI e dei FOSSI,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore.
-intimato-
avverso
Is
entenLù
u.30/17/0
della
Comminr,
Data pubblicazione: 10/01/2013
Tributaria Regionale della Toscana,
depositata
il
17.6.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
3.10.2012
del
dal
Consigliere
Dott.
Pdberta Crucitti;
delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Sergio Del Core che ha concluso per
il rigelto dei ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.30/17/06, depositata il 17.6.2006, la
Commissione Tributaria della Regione Toscana, in
accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio di
Bonifica-Ufficio dei Fiumi e dei Fossi, ha ritenuto
dovuto da par-ce dell’odierno ricorrente il contributo
consortile, oggetto delle cartelle di pagamento
dichiarate nulle dalla Commissione di prima istanza.
Giudici territoriali hanno motivato la decisione
argomentando che tutti i proprietari degli immobili,
situati nel comprensorio consortile che abbiano
b.eneficiato dell’attività del Consorzio, sono obbligati
a contribuire alla spesa necessaria per la manutenzione
e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed
Idrauliche affidate in gestione ai Consorzi.
o
udito per il ricorrente l’Avv.Benito Panariti per
Hanno, altresì, rilevato che anche dopo l’entrata in
vigore del nuovo testo dell’art.16 della legge
regionale n.34/94, come modificata dalla 1.r. n.38/2003
l’esenzione dal pagamento dei contributi consortili per
gli immobili che pagano tariffa del servizio idrico
dai Consorzi per la difesa idraulica e per lo
svolgimento delle altre funzioni ad esso attribuite
dall’artt.2 della 1.r. n.34/199I che saranno comunque
dovuti in presenza del beneficio come determinato nei
nuovi piani di classifica.
Avverso detta
sentenza ha proposto
ricorso per
cassazione Gambini Giuseppe affidato ad unico motivo,
s• ccessivamente illustrato con deposito di memoria.
Non si è costituito il Consorzio Bonifica- Ufficio dei
Fossi e dei Fiumi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt.15
•6 della 1.r.Toscana n.31/1994 nonché degli artit.857
e 860 c.c. e dell’art.11 del r.d. 13.2 1933 n.215 in
relazione agli artt.44,3,23 e 53 Cost nonché omessa ed
insufficiente motivazione circa il punto decisivo della
controversia.
1.1.Secondo la prospettazione difensiva la decisione
impugnata si porrebbe in evidente contrasto con
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integrato non riguarderà i diversi contributi imposti
_equilibrato assetto delle relazioni tra pubblico e
crivato delineato dal
artt.857
e
860
r.d.
c.c.,
13.2.1933 n.215,
dalla
stessa
dagli
Costituzione
giungendo, anche con una interpretazione errata della
normativa regionale, alla conclusione errata che tutti
abbiano beneficio dall’attività del Consorzio sono
obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la
manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di
bonifica e idrauliche affidate in gestione ai consorzi
negando, così, il necessario obbligo per il Consorzio
di individuare in modo circostanziato il beneficio che
costituisce il presupposto dell’imposizione come
utili -.1à tratta in modo differenziato rispetto ad altri
o all’intera collettività.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il giudice di
appello avrebbe del tutto ignorato ciò che esso
ricorrente aveva tempestivamente dedotto: “imponendo il
contributo in ragione di un preteso utilizzo dei canali
anche laddove (come nel caso in specie) già il bene,
pienamente urbanizzato, paghi il Servizio Idrico
integrato realizza una illegittima duplicazione dei
cesti espressamente esclusa dalla 1.r. Toscana n.34/94
artt.16 laddove prevede che li immobili in relazione
ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico
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proprietari situati nel comprensorio consortile che
integrato sono esentati dal pagamento del contributo
consortile connesso ai servizi di raccolta
collelltament.o e scolo ed allontanamento delle acque
reflue”.
1.2. Il motivo è infondato in ordine alla dedotta
Attesi i profili di censura mossi dal ricorrente,
appare opportuno delineare, preliminarmente, il quadro
disciplinare di riferimento.
In tale prospettiva, va rilevato che, rientrando la
materia dei consorzi di bonifica nella competenza della
legislazione regionale (cfr. l’art. 117 Cost.), nella
specie viene in rilievo la L.R. Toscana n. 39 del 1994
e successive modificazioni (largamente ispirata alla
corrispondente normativa statale: R.D. n. 215 del
1933).
Dal richiamato dato normativo emerge che – allo scopo
delta realizzazione di “un mezzo permanente finalizzato
allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle
produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla
regimentazione delle acque e alla tutela dell’ambiente
e delle sue risorse naturali” (art. 1, comma l) – tutto
Li territorio regionale è suddiviso in comprensori,
tendenzialmente rispondenti ai diversi bacini
idrografici (art. 5), con istituzione in ciascuno di
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violazione di legge.
essi, con
deliberazione del consiglio regionale (art.
14), di un consorzio di bonifica – eretto in persona
giuridica
pubblica
proprietari
situati
(art.
12)
costituito
tra
degli immobili agricoli ed extra- agricoli
nell’ambito del
relativo
comprensorio di
dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da
attuare secondo i piani generali di bonifica ed i
programmi pluriennali (art. 15, coma l). Nell’ambito
del comprensorio di pertinenza,
ciascun consorzio
svolge attività di bonifica, secondo le previsioni del
piano
generale
di
bonifica,
adottato
per
quel
comerensorio (art. 8), così concorrendo, con Regione ed
enti locali, alla realizzazione delle finalità indicate
dall’art. 1, attraverso l’esercizio delle funzioni di
cui all’articolo 12 della legge (ivi comprese quelle
dei soppressi consorzi idraulici di difesa e di scolo
di quarta e quinta categoria e dei consorzi idraulici
di terza categoria di competenza regionale: art. 59).
CTostilluiscono “attività di bonifica” – ove previsti nei
ojani generali di bonifica di cui all’art. 8 della
legge – “il complesso degli interventi finalizzati ad
assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica
del territorio e la regimentazione dei corsi d’acqua
naturali, a conservare ed incrementare le risorse
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boni.fica, che ricevono o possono ricevere benefici
idriche per usi agricoli in connessione con i piani di
utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad
adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica
già realizzate” (art. 2, comma l) ed altresì, se
finalizzati ad attività di bonifica, “gli interventi
a realizzare infrastrutture civili’ (art. 2, comma 2).
T proprietari di immobili concorrono a sostenere gli
oneri finanziari per la realizzazione “delle opere
necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro
manutenzione ed esercizio fino al compimento delle
stesse” solo qualora derivino loro benefici di
particolare rilevanza e in misura (comunque non
superiore al 25% del totale) proporzionale a questa
(art. 3).
Le spese relative alla manutenzione e all’esercizio
delle opere di bonifica dopo il loro compimento, sono a
carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai
benefici che le medesime ricevono dalle opere di
bonifica realizzate (art. 4).
Nell’ambito del
comprensorio viene delimitato
il
“bcrimetro di contribuenza”, di cui è data notizia al
pubblico a mezzo trascrizione ai sensi del R.D. n. 215
del 1933, art. 58, teso ad individuare le proprietà
immobiliari che presentano i due requisiti prescritti
volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed
ai
fini
della
contribuzione:
a)
l’insistenza
sul
comprensorio b) il conseguimento attuale o potenziale
di benefici dall’attività di bonifica già realizzata o
prDgrammata. L’iscrizione delle proprietà immobiliari
nel “perimetro di contribuenza” comporta l’acquisizione
consorzio ed ai relativi oneri, che è obbligatoria
(art. 15, commi 2 e 3).
I consorziati “sono tenuti al pagamento del contributo
consortile,
pari
alla
quota
dovuta
da
ciascun
consorziato per le spese di cui all’art. 3, comma 2
(concorso alle spese di realizzazione delle opere di
bonifica) e all’art. 4, comma 1, lett. b,
(spese di
manutenzione e di esercizio) nonché per le spese di
funzionamento dal consorzio (art. 16, comma 1).
L’ammontare del contributo consortile, che costituisce
onere reale sugli immobili (art. 16, coma 4), e
determinato, con la deliberazione annuale di “riparto
della
contribuenza”,
in
proporzione
ai
benefici
derivanti a ciascun immobile (art. 16, comma 2). A tal
fine il consorzio elabora un “piano di classifica”
degli immobili, che individua i benefici derivanti
dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la
ouantificazione dei medesimi e determina l'”indice di
contribuenza” di ciascun immobile.
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della qualifica di consorziato e la partecipazione al
1.3 – Dal riportato dato normativo, emerge, dunque, che
i proprietari degli immobili siti nel comprensorio
concorrono alle spese relative alle opere consortili
solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio
dalle opere suddette e in proporzione alla misura di
potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso:
a) l’inclusione del bene nel “perimetro di
contribuenza”, che, definendo l’ambito delle proprietà
che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed
attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e
di esercizio) realizzate o programmate, incide sull’an
dell’obbligo contributivo; b) l’elaborazione del “piano
di classifica degli immobili” e dell'”indice di
contribuenza” dei singoli immobili, che, individuando i
benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli
immobili e la definizione dei parametri di relativa
quantificazione, incide sul quantum dell’obbligo
cosmiributivo.
1.4 Con riferimento alla corrispondente normativa
statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933,
artt. 10 e 11) – la giurisprudenza di questa Corte ha,
d’altro canto, precisato che il beneficio che
costituisce,
ne
unitamente all’ubicazione dell’immobile
comprensorio
consortile,
9
il
presupposto
tale beneficio e che l’esercizio del corrispondente
dell’obbligo di contribuzione e del corrispondente
potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e
specifico e, quindi, strettamente inerente all’immobile
e configurante una sua qualità specifica, tale da
incrementarne il valore, non essendo sufficiente un
del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass.
1386/11, 11722/10, 8770/09, S.U. n.8960/96.
1.5 Quanto al regime probatorio,
si è, peraltro,
puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel
“perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione
nell’ambito di un “piano di classifica” esonera il
Consorzio dall’onere di provare
•
la esistenza dei
concreti benefici derivati a ciascun fondo dallcopere
di bonifica KCass.n.19509/2004; id. n.4605/2009, S.U.
n.26009/2008;
Cass.
n.17066/2010;
S.U.
n.11722/2010)
riversandosi sul contribuente la prova dell’inefficacia
dei fatti costitutivi della pretesa ovvero l’estinzione
o modificazione del diritto di credito vantato dal
Consorzio. La indicata interpretazione della regola di
riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle
decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn.26009,
26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle
SS.UU.14.5.2010
n.1772
che
hanno
circoscritto
la
presunzione di persistenza del diritto del Consorzio,
lo
beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione
avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alle
ipotesi
in
cui
specificamente
il
la
consorziato
legittimità
non
del
contesti
Piano
di
classificazione e riparto o la inesattezza del suo
contenuto; in tal caso, infatti, venendo meno il
della pretesa contributiva portata a conoscenza del
contribuente con la notificazione della cartella di
pagamento
viene
conseguentemente
meno
anche
la
giustificazione dell’onere probatorio che fa gravare
sul consorziato la prova della difformità pretesa
rispetto all’an od al quantum dovuto in base ai criteri
stabiliti dagli atti amministrativi presupposti
lA Nel caso sottoposto all’esame di questa Corte
occorre rilevare che la contestazione formulata dal
consorziato non investe vizi di legittimità del piano
di
classificazione
o
del
provvedimento
di
perimetrazione né attiene ad inesattezze del contenuto
di
tali
provvedimenti
ma
concerne
unicamente
l’effettivo conseguimento di un vantaggio diretto per
il fondo di proprietà del contribuente.
Ne segue che,
non essendo stata contestata dal
consorziato la
corrispondenza tra atto presupposto
(piano di classificazione e di riparto)
consequenziale atto
impositivo)
persiste
ed atto
l’attuale
presupposto che determina la presunzione di legittimità
presunzione di legittimità della pretesa tributaria
avanzata
dal
Consorzio
fondata
sul
presupposto
impositivo “del conseguimento o della conseguibilità”
del vantaggio del fondo incluso nella perimetrazione
non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi
prova contraria sul consorziato il quale, ove contesti
l’inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di
credito è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere
di allegazione, formulando la contestazione in modo
specifico nonché all’onere di indicare i relativi mezzi
di prova.
Pertanto, in mancanza di adempimento a detto enioi.e-re da
parte del ricorrente, la statuizione della C.T.R.
toscana è conforme alla corretta applicazione della
normativa in materia.
2. Il motivo è, invece,
inammissibile relativamente al
dedotto vizio motivazionale in assenza del momento di
sintesi,
requisito richiesto dall’art. 366 bis o.p.o.
applicabile
all’odierno
ricorso
essendo
stata
la
sentenza impugnata depositata il 17.6.2006.
3.Alla stregua della considerazioni che precedono,
s’impone il rigetto del ricorso.
Non vi è regolamento delle spese per la mancata
costituzione dell’intimato.
12
probatori del credito, trasferendosi l’onere della
leRNT1 ^:.DATTSTRAZR)Nr,
26/ 4.119156
Al
•
– N5
N
•
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V
sezione Civile il 3.10.2012.