Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4289 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4289 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA I 1\176■RLOCOTO Ri A
sul ricorso 13610-2012 proposto da:
COTEA INTERNATIONAL SRL 10617621007, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato CAIAFA
ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

ONESTI TIZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato PAGLIARI MASSIMO, che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/02/2014

avverso il decreto n. 8282 del TRIBUNALE di ROMA del 6/03/2012,
depositato il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2012 n. 13610 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 13610/12 proposto

dalla

Cotea International srl nei confronti di Onesti Tiziano il consigliere
relatore ha depositato ai sensi dell’art 380 bis cpc la relazione che segue

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

.

RILEVATO
che la Cotea International srlito ha proposto ricorso per cassazione
sulla base di un due motivi avverso il decreto di liquidazione del
compenso liquidato in favore di Onesti Tiziano ,quale commissario
giudiziale nella procedura di concordato preventivo cui essa
ricorrente era stata ammessa ;
che l’intimato ha svolto attività difensiva.

Osserva
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume che in
violazione dell’art 165 l f che richiama l’art 39 ll si sarebbe
proceduto alla liquidazione del compenso al commissario senza che
vi fosse stata la preventiva approvazione del rendiconto nel corso

e

della quale deuce che avrebbe presentato contestazioniu all’operato
del commissario.
Il motivo è manifestamente infondato.

preventivo il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e
l’esercizio dell’impresa sotto la direzione del giudice delegato e
sotto la vigilanza del commissario giudiziale . Quest’ultimo non
rappresenta il debitore ma esercita funzioni di mero controllo e di
consulenza quale ausiliario del giudice, vigilando sull’esecuzione
del concordato, e – pertanto – ne’ prima ne’ dopo l’omologazione
svolge funzioni attive di gestione, con la conseguenza che egli ne’
deve, ne’ può presentare al giudice il conto della gestione, così
come invece la legge richiede per il curatore fallimentare. Ne
consegue che il rinvio del’art. 165 della legge fallimentare all’art.
38 della stessa legge ( ora art 39 ndr) (che impone al curatore di
rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 116) non possa
essere inteso in senso assoluto, ma vada circoscritto nei limiti
consentiti dalla specifica disciplina della procedura di concordato

Questa Corte ha già chiarito che nella procedura di concordato

preventivo e dalle differenti funzioni che il commissario giudiziale
svolge rispetto al curatore. ( Cass 4800/98;Cass 6187/81).
Nessuna omissione è stata dunque commessa dal tribunale di

Con il secondo motivo lamenta sotto il profilo del vizio
motivazionale che in assenza di redazione dell’inventario non è
dato comprendere come il Tribunale abbia potuto determinare
l’attivo ed il passivo.
Il motivo è inammissibile.
Il tribunale ha rilevato l’esistenza dell’inventario, la censura muove
dunque una inammissibile censura in punto di fatto non suscettibile
di accertamento in questa sede di legittimità.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 8.9.13
Il Cons. relatore”

Roma.

Considerato che non sussistono i requisiti di cui all’art 375 cpc per la
trattazione in Camera di consiglio

Rimetti la causa al Presidente titolare della prima sezione civile per la
trattazione in Pubblica udienza.
Roma 14.1.14

PQM

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