Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4289 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.F., rappresentato e difeso per procura a margine

del ricorso dall’Avvocato Fiorentini Stefano, elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, via Nizza n. 45;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/29/01 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 13.11.2001;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di

consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore dott. Mario

Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio che ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato inammissibile.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso per cassazione proposto da G.F. avverso la sentenza n. 88/29/01 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 13.11.2001;

vista l’ordinanza con cui questa Corte, in data 20.11.2008, rilevata la nullità della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate e la mancata costituzione in giudizio dell’intimata, ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine di 60 giorni;

rilevato che la predetta ordinanza è stata regolarmente comunicata, in data 18.12.2008 alla parte ricorrente, ma questa non ha provveduto a depositare il ricorso nuovamente notificato, entro il termine fissato, alla parte intimata;

ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;

considerato che non deve provvedersi sulle spese di lite.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso ed estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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