Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4289 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4289
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.F., rappresentato e difeso per procura a margine
del ricorso dall’Avvocato Fiorentini Stefano, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Roma, via Nizza n. 45;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza n. 88/29/01 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata il 13.11.2001;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di
consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore dott. Mario
Bertuzzi;
Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. VELARDI Maurizio che ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per cassazione proposto da G.F. avverso la sentenza n. 88/29/01 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 13.11.2001;
vista l’ordinanza con cui questa Corte, in data 20.11.2008, rilevata la nullità della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate e la mancata costituzione in giudizio dell’intimata, ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine di 60 giorni;
rilevato che la predetta ordinanza è stata regolarmente comunicata, in data 18.12.2008 alla parte ricorrente, ma questa non ha provveduto a depositare il ricorso nuovamente notificato, entro il termine fissato, alla parte intimata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;
considerato che non deve provvedersi sulle spese di lite.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso ed estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010