Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4289 del 22/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2018, (ud. 24/01/2018, dep.22/02/2018),  n. 4289

Fatto

 

Con sentenza in data 16 marzo 2016 la Commissione tributaria regionale del I dazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto da G.M.A. avverso la sentenza n. 9/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che la pronuncia gravata meritava piena conferma, risultando adeguatamente motivata in punto assolvimento dei rispettivi oneri probatori delle parti, vertendosi in ipotesi di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e dunque di presunzioni legali relative con onere contro probatorio a carico della contribuente, accertando il mancato assolvimento di quest’ultimo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che successivamente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16,comma 2, art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, art. 53 Cost., art. 2697 c.c., poichè la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni, riproposte con l’appello, di nullità dell’avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione in ordine alle sanzioni irrogate e di giudicato esterno preclusivo formatosi in relazione ad un diverso atto impositivo della stessa tipologia (accertamento sintetico) emesso per l’annualità 2004.

La censura è fondata.

Va ribadito che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012, Rv. 622441-01)

La CTR non ha speso una sola argomentazione in ordine alle eccezioni de quibus e peraltro non può affermarsi che ciò costituisca rigetto implicito delle medesime.

Ribadito infatti che “Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche con pronuncia implicita – rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico – giuridico, decisa e rigettata dal giudice” (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 04/08/2014, Rv. 631894-01), non può certo ravvisarsi alcun vincolo di “pregiudizialità logico-giuridica” tra il rigetto meritale del gravame della contribuente e le questioni oggetto delle eccezioni in esame, trattandosi come detto della motivazione del trattamento sanzionatorio e della preclusività di un giudicato esterno concernente una diversa annualità.

In riscontro al rilievo di inammissibilità del motivo eccepito dall’agenzia fiscale controricorrente nella memoria illustrativa depositata, va altresì ribadito che “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01; conforme, Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013, Rv. 628248-01) e va quindi affermato che, il pur erroneo riferimento della ricorrente alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo che a quella prevista dal n. 4, stessa disposizione, non può ritenersi in concreto causa di inammissibilità della censura, poichè la stessa, oltre a riferirsi promiscuamente anche ad altri profili di violazione di legge, peraltro non pertinenti all’oggetto della critica, con univoca chiarezza pone la questione dell’omessa pronuncia in partis quibus quale specifico vizio procedurale della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, poichè la CTR non ha rilevato ex officio la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di capacità del funzionario sottoscrittore dello stesso.

La censura è inammissibile.

Ya ribadito che “Nel processo tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio” (Sez. 5, Sentenza n. 13126 del 24/06/2016, Rv. 640141-01).

Pacifico che l’eccezione de qua è stata proposta per la prima volta nel presente giudizio e quindi evidente che la medesima è inammissibile. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, essendo inammissibile il secondo ed assorbito il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo ed assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018

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