Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4289 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20269/2014 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA

CATANIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 252/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

28/10/2013, depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.P. ha proposto ricorso per cassazione contro S.R. avverso la sentenza del 21 gennaio 2014, con cui la Corte d’Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado fra le parti dal Tribunale di Milano, che aveva provveduto su un’opposizione da essa ricorrente proposta contro un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla S..

2. Al ricorso l’intimata non ha resistito.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato della ricorrente.

4. Non è stata depositata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore, che trova giustificazione nelle seguenti due gradate ragioni.

2. Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto non presenta alcuna parte dedicata all’esposizione del fatto, ma indica, dopo che nella prima pagina si sono indicate le parti e la sentenza impugnata, immediatamente di voler ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e, senza, peraltro, una intestazione, dichiara che “nel decidere il gravame sottopostole, la Corte milanese ha fatto erronea applicazione di una norma di diritto: l’art. 2697 c.c., comma 1”, per poi passare, quindi, ad esporre il motivo, così astenendosi dall’articolare nel ricorso una parte formalmente espositiva del fatto.

Peraltro, se si legge l’illustrazione del motivo, nemmeno da essa si percepisce il fatto sostanziale e processuale nel modo in cui dovrebbe essere enunciato nel ricorso per cassazione, atteso che in essa si espone la vicenda in fatto anteriore all’inizio del giudizio e solo a pagina 7 si apprende “da quindi” (sic) la ricorrente si oppose ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte e che la relativa opposizione venne decisa con sentenza del Tribunale di Milano, su cui contenuto nulla si precisa.

In simile situazione il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). Ne segue che è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie non risulta individuato il contenuto della domanda monitoria, quello della citazione in opposizione, quello della comparsa di costituzione dell’opposta, il contenuto della sentenza di primo grado e quello dei motivi di appello della qui ricorrente.

3. Peraltro, la violazione dell’art. 2697 c.c., non è dedotta in modo idoneo, cioè nei termini di cui a Cass. sez. un. n. 16598 del 2016, ma si risolve nella sollecitazione alla Corte a rivalutare emergenze probatorie, tra l’altro senza il rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dunque di controllare la motivazione della sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto al di là dei limiti di cui dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, secondo i contenuti di cui a Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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