Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4289 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 10/02/2022), n.4289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11619 – 2020 R.G. proposto da:

M.K., – c.f. (OMISSIS), – (quale unica erede del coniuge

B.U.), elettivamente domiciliata, con indicazione

dell’indirizzo p.e.c., in Augusta, alla via Lavaggi, n. 59, presso

lo studio dell’avvocato Raffaele Carrozza, che la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS), – in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1297 – 2/25.3.2020 della Corte d’Appello di

Catania, udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18

novembre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege “Pinto” alla Corte d’Appello di Catania depositato in data 21.2.2019 M.K., unica erede del coniuge B.U., deceduto il (OMISSIS), esponeva che il de cuius aveva proposto opposizione innanzi al Tribunale di Siracusa avverso l’ingiunzione di pagamento nei suoi confronti ottenuta dall’ingegner Z.B.; che il giudizio, iniziato il 3.1.2005, era stato definito con sentenza del Tribunale di Siracusa depositata del 28.2.2018.

Esponeva dunque che il giudizio “presupposto” aveva avuto una significativa durata irragionevole.

Chiedeva pertanto iure hereditario, limitatamente al periodo (OMISSIS) – in cui il dante causa era stato parte del giudizio, ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 15.10.2019 il consigliere designato determinava in sei anni la durata irragionevole della frazione del giudizio “presupposto” antecedente al decesso di B.U., determinava in Euro 300,00 il “moltiplicatore” annuo, così ottenuto previa deduzione dal “moltiplicatore” minimo (di Euro 400,00), L. n. 89 del 2001, ex art. 2 bis, comma 1-ter, dell’importo di Euro 100,00, ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di Euro 1.800,00.

3. M.K. proponeva opposizione.

Non si costituiva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 1297/2020 la Corte d’Appello di Catania accoglieva in parte l’opposizione e, per l’effetto, rideterminava il quantum del “moltiplicatore” annuo nel maggior importo di Euro 400,00 – espungendo la decurtazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 bis, comma 1-ter, – e condannava il Ministero a pagare alla ricorrente la somma di Euro 2.400,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; rideterminava nel maggior importo di Euro 450,00 le spese della fase monitoria e dichiarava irripetibili le spese della fase di opposizione.

Evidenziava la corte che il primo motivo di opposizione, con cui era stata censurata la quantificazione del “moltiplicatore” nell’importo minimo di Euro 400,00 (poi decurtato ex art. 2 bis, comma 1-ter, cit.), non era specifico.

Evidenziava altresì che le spese dell’opposizione erano da dichiarare irripetibili, siccome il Ministero non si era costituito e dunque non si era opposto all’accoglimento dell’opposizione e siccome l’erronea quantificazione del “moltiplicatore” non era imputabile al Ministero.

5. Avverso tale decreto M.K. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta fondatezza, per quanto di ragione, dei primi tre motivi di ricorso; proposta di assorbimento nell’accoglimento dei primi tre motivi ovvero di accoglimento del quarto motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, e degli artt. 342,645 e 739 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte d’appello a reputare aspecifico il motivo dell’opposizione ex art. 5 ter cit..

Deduce che l’opposizione ex art. 5 ter cit., non è assimilabile all’appello, in quanto rimedio totalmente devolutivo, sicché, al più, è assimilabile all’opposizione a decreto ingiuntivo.

Deduce che il motivo di opposizione, con il quale era stata censurata la quantificazione del “moltiplicatore” operata dal consigliere designato, non era per nulla generico, viepiù che il decreto monocratico non era, a sua volta, in parte qua per nulla motivato.

Deduce che nell’iniziale ricorso, ai fini della quantificazione del “moltiplicatore”, vi era espresso riferimento alla significativa natura degli interessi coinvolti nel giudizio “presupposto” ed all’apprezzabile valore del medesimo giudizio.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; il vizio di omessa, apparente, perplessa, contraddittoria, incomprensibile motivazione.

9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., il vizio di omessa pronuncia, la nullità dell’impugnato decreto.

Deduce che la corte distrettuale non si è pronunciata sulla domanda contenuta nell’opposizione ex art. 5 ter cit..

10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; il vizio di omessa ed apparente motivazione.

Deduce che la corte territoriale ha dichiarato irripetibili le spese della fase di opposizione in assenza dei presupposti di legge e sulla scorta di una motivazione del tutto apparente.

11. La ricorrente ha depositato memoria.

12. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da disaminare congiuntamente siccome veicolanti sotto profili diversi la medesima censura, sono dunque fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del quarto motivo.

13. Rilevano gli insegnamenti di questa Corte.

Da un canto, l’insegnamento secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della detta violazione, rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione degli elementi relativi alla sua posizione nel processo, quali le date di inizio e definizione di questo e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e non alla produzione degli atti posti in essere nel giudizio presupposto (cfr. Cass. 12.2.2018, n. 3335; Cass. 19.7.2010, n. 16836).

D’altro canto, l’insegnamento secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi della citata L., art. 3, comma 3, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dall’art. 640 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. 29.9.2015, n. 19348; Cass. 12.10.2015, n. 20463).

14. Su tale scorta si reputa quanto segue.

Da un lato, per nulla si giustifica l’affermazione della Corte di Catania secondo cui l'”opposizione non è specifica non avendo la parte dedotto nulla avverso la motivazione del primo giudice secondo cui la ricorrente “non ha allegato nessun elemento specifico ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale”” (così decreto impugnato, pag. 2).

Dall’altro, appieno si accreditano le censure veicolate dai primi tre mezzi, segnatamente la censura secondo cui la corte d’appello ha illegittimamente reputato aspecifico il motivo di opposizione (cfr. ricorso, pag. 8) e la censura secondo cui la corte d’appello avrebbe potuto attendere alla rideterminazione – ben vero e beninteso, se del caso – del quantum dell’indennizzo alla luce delle indicazioni contenute nell’iniziale ricorso (cfr. ricorso, pag. 15).

15. In dipendenza dell’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso il decreto n. 1297 – 2/25.3.2020 della Corte d’Appello di Catania va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; resta quindi assorbita l’stan za di distrazione delle spese (v. memoria).

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo, unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,1 co. quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo; cassa – in relazione ai motivi accolti – il decreto n. 1297/2020 della Corte d’Appello di Catania; rinvia alla stessa corte d’appello in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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