Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4288 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 22/02/2011), n.4288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18377/05) proposto da:

F.A. (C.F.: (OMISSIS)) e M.A. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Pietro Messina ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Morrà

Francesco, in Roma, v. Luigi Settembrini, n. 30;

– ricorrenti –

contro

B.R. e R.M.;

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2387/2004,

depositata il 20 maggio 2004;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Maurizio Zuccheretti, per delega dell’Avv. Pietro

Messina, nell’interesse dei ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2000, i sigg.

F.A. e M.A., quali proprietari di un fondo rustico sito in (OMISSIS), in catasto al foglio 13, p.lle 89 e 183, proponevano appello avverso la sentenza n. 793/2000 del Tribunale di Civitavecchia, con la quale, in accoglimento della domanda di regolamento di confini formulata in primo grado da B.R. e R.M., proprietari del fondo contraddistinto in catasto al foglio 13, p.lle 333 e 334, aveva determinato i confini tra i suddetti fondi in conformità delle risultanze della c.t.u. espletata dal geom. C.G., disponendo l’apposizione dei termini lapidei, e li condannava alla rimessione in pristino dei luoghi compresi nella striscia di terreno di accertata proprietà dei suddetti sigg. B.R. e R.M., nonchè al pagamento delle spese di lite, rigettando la domanda dei convenuti di usucapione della proprietà di tale striscia di terreno. Con sentenza n. 2387 del 2004 (depositata il 20 maggio 2004), l’adita Corte di appello di Roma accoglieva il gravame proposto solo limitatamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, riducendole alla somma di Euro 2562,68, compensando per i 4/5 quelle del grado di impugnazione e condannando gli appellati al pagamento del residuo quinto, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale rilevava – che la domanda proposta era stata correttamente ricondotta all’azione di regolamento di confini, non sussistendo i presupposti per la configurazione come azione di rivendicazione; – che il confine era stato legittimamente determinato sulla base delle risultanze delle mappe catastali; – che la domanda di rimessione in pristino della contestata striscia di terreno posta a confine tra i fondi non rivestiva il carattere della novità e doveva, quindi, considerarsi ammissibile anche senza accettazione del contraddittorio (in virtù della precedente formulazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.); – che, infine, quanto alla proposta domanda riconvenzionale di usucapione, la stessa non era risultata sufficientemente provata.

Avverso la suddetta sentenza di appello, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 4 luglio 2.005 e depositato il 21 luglio 2005) F.A. e M.A., articolato su due motivi.

Gli intimati B.R. e R.M. non si sono costituiti in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sul presupposto che con essa era stato erroneamente ritenuto che non vi fosse stata controversia sull’esistenza e sulla validità dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà ma solamente sull’estensione dei fondi acquistati dalle parti e tra loro confinanti, e che l’azione di regolamento di confine proposta dai sigg. B.R. e R.M. non presupponeva necessariamente una duplice incertezza (oggettiva e soggettiva) sulla coincidenza del confine di fatto con quello di diritto, essendo sufficiente la contestazione di uno solo dei proprietari dei fondi confinanti, senza che essa potesse qualificarsi quale azione di rivendicazione in dipendenza della correlata domanda di restituzione della porzione del terreno oggetto di sconfinamento.

1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto essere rigettato.

Per come ricostruito in fatto con adeguata motivazione (non specificamente censurata in questa sede) in relazione alle risultanze degli atti processuali, la Corte di appello di Roma ha accertato che i sigg. B.R. e R.M. avevano, con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, proposto una domanda diretta alla determinazione dei confini fra la loro proprietà e quella dei convenuti F.A. e M. A., senza mettere in discussione i rispettivi titoli di proprietà e, a tal proposito, il Tribunale di Civitavecchia si era pronunciato nel senso dell’accoglimento della domanda riconducendola all’azione di cui all’art. 950 c.c., individuando il confine tra i fondi con quello indicato dal c.t.u., con conseguente ordine di apposizione dei termini lapidei e rimessione in pristino dei luoghi compresi nella striscia di terreno di accertata proprietà degli attori.

Sulla scorta di tale emergenze, pertanto, la Corte capitolina ha correttamente statuito che, nella fattispecie, la proposta domanda non poteva considerarsi riconducibile all’azione di rivendicazione, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le tante, Cass. 1 dicembre 1997, n. 12139; Cass. 8 agosto 2003, n. 11942, e, da ultimo, Cass. 10 giugno 2010, n. 13986) secondo la quale l’azione di regolamento di confini non pone in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma mira esclusivamente ad eliminare l’incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, precisandosi, in proposito, che essa non perde tale natura ricognitiva neppure nel caso in cui l’eliminazione di quella incertezza comporti l’obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta. In altri termini, nell’azione di regolamento di confini, diversamente dall’azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all’estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell’incertezza della linea di confine tra l’uno e l’altro;

del resto la proposizione da parte del convenuto della eccezione di usucapione non vale a snaturare l’azione di regolamento di confini proposta dall’attore in quanto con detta eccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l’incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d’acquisto vantato “ex adverso”. Nè, infine, la natura dell’azione può mutare per il fatto che l’attore chieda il rilascio di una zona determinata del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell’istanza principale di esatta determinazione del confine.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla parte in cui il giudice del gravame, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione del giudice di prime cure con riguardo all’accoglimento della domanda di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi formulata in sede di precisazione delle conclusioni dagli attori con riguardo al rilascio della striscia di terreno risultata posseduta illegittimamente dagli appellanti, anche in relazione alla richiesta – da considerarsi nuova – dell’emissione dell’ordine di abbattimento delle opere sulla stessa realizzate nelle more del processo.

2.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento e va, quindi, respinto.

Come già evidenziato, l’azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l’incertezza sulla demarcazione tra fondi contigui, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l’obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto, ragion per cui la relativa richiesta puntualizzata da parte degli attori (che avevano, appunto, agito con l’azione prevista dall’art. 950 c.c.) in sede di precisazione delle conclusioni non ha comportato la configurabilità della proposizione di una domanda nuova, essendo essa qualificabile come la specificazione di una naturale conseguenza della domanda di regolamento di confini utilmente esperita che, in virtù anche della sua idoneità a sortire un’efficacia recuperatoria, era destinata ad interessare pure le opere che fossero state illegittimamente realizzate dalle parti convenute nella zona risultata dalle stesse possedute senza alcun titolo anche in pendenza del processo, proprio al fine di garantire una tutela piena ed effettiva delle ragioni degli attori riconosciute come fondate. In proposito, a conforto di tale assunto, si ricorda – sul piano generale – che, ad avviso della condivisa giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che con l’azione di regolamento di confini si tende a far accertare l’esatta linea di confine di demarcazione tra il fondo di proprietà dell’attore e quello del convenuto, allegandone l’oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, l’eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine (risultata illegittimamente nel possesso della parte convenuta che via abbia eseguito, eventualmente, anche opere illegali) si pone come mero corollario dell’invocato accertamento e non concreta, pertanto, una domanda nuova (v. Cass. 24 febbraio 1996, n. 1446). Del resto, la stessa giurisprudenza ha precisato che nell’azione di regolamento di confini l’attore è dispensato dal proporre un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo implicita nella proposizione della indicata azione, onde la sua specificazione all’atto della precisazione delle conclusioni (ancorchè non esplicitata fin dall’atto di citazione) non è ricollegabile alla proposizione di una domanda inammissibile (cfr., ad es., Cass. 22 settembre 2000, n. 12573, e Cass. 16 gennaio 2007, n. 858), senza che, perciò, il giudice, accogliendola, incorra nel vizio di ultrapetizione.

3. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato senza che sussistano le condizioni per provvedere sulle spese del presente giudizio in difetto della costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Sezione Seconda Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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