Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4288 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18891-2019 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PAOLO PACIARONI;

– ricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 18/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.S., nativo del Senegal, ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il “decreto” del Tribunale di Ancona del 18 maggio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne non credibili le dichiarazioni del richiedente protezione, e, comunque che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità del decreto impugnato – Vizio di ultrapetizione o extrapetizione”, per avere il Tribunale di Ancona espressamente negato il riconoscimento dello status di rifugiato benchè nessuna domanda in proposito fosse stata formulata dal richiedente protezione;

II) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: Violazione e falsa applicazione della legge ed omesso esame circa un fatto decisivo: del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – Vizio di motivazione”, per avere il giudice di merito escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

III) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Violazione e falsa applicazione della legge: del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1; del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter – Regolamento di Attuazione – Vizio di motivazione”, per avere il predetto tribunale escluso la sussistenza dei presupposti giustificanti la protezione gradata per motivi umanitari con decisione contraria “al consolidato ed unanime orientamento giurisprudenziale circa la situazione dei diritti in Senegal e con particolare riferimento alla compressione di quelli fondamentali”.

2. Il primo motivo è insuscettibile di accoglimento, posto che il tribunale, pur avendogliela negata, ha comunque valutato una forma di protezione che, ove ne fossero stati sussistenti i presupposti di legge, si sarebbe rivelata comunque più favorevole per quest’ultimo. Alteris verbis, quel giudice, ove vi fossero stati i presupposti del rifugio, certamente poteva mutare il nomen juris e riconoscerlo, ma l’indagine fattuale svolta lo ha escluso (c’è stata, dunque, un’esclusione implicita di questa misura maggiore – la più vantaggiosa – alla luce dell’espletato accertamento fattuale).

2. Gli altri residui motivi sono scrutinabili congiuntamente, perchè evidentemente connessi, e si rivelano complessivamente immeritevoli di accoglimento.

2.1. Giova premettere che il tribunale a quo: i) ha giudicato inattendibile il racconto di J.S. (che aveva riferito di aver abbondonato il Senegal in quanto impossibilitato ad estinguere un ingente debito contratto con il proprio rivenditore all’ingrosso di capi di abbigliamento, dopo che questi lo aveva denunciato alla polizia, a causa del rischio di finire incarcerato), perchè quest’ultimo “non è stato in grado di circostanziare la vicenda su fatti essenziali e determinanti l’espatrio. E’ emerso che i riferimenti al rischio di detenzione sono privi di dettaglio, ed ugualmente la minaccia del commerciante creditore; inoltre le dichiarazioni risultano incoerenti internamente ed emergono contraddizioni su punti principali della storia personale. Il timore rappresentato dal richiedente relativo all’eventuale carcerazione è frutto di una sua autonoma ricostruzione; slatta circostanza non solo non è suffragata da elementi concreti, ma è anche proco credibile e contraddittoria tra quanto detto in sede amministrativa e quanto riferito in udienza…” (cfr. amplius, pag. 2 del decreto impugnato); ha proceduto all’esame della situazione socio politica del Paese (Senegal) di provenienza dell’odierno ricorrente, compiutamente indicando le fonti a tal fine utilizzate (cfr. pag. 2-4 del medesimo decreto); iii) ha escluso, quindi, alla stregua di tale accertata situazione e delle esposte valutazioni sul descritto racconto, la riconoscibilità, in favore di J.S., dello status di rifugiato (benchè in assenza della relativa domanda) e della protezione sussidiaria (non venendo in rilievo alcuno dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè, alla stregua dei compiuti accertamenti fattuali sulla situazione della zona del Senegal di provenienza del migrante, quello di cui alla lettera cl della medesima disposizione come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con le sentenze cd. Elgafaji e Diakitè); iv) ha negato, infine, il riconoscimento della protezione cd. umanitaria, non ravvisando, tra l’altro, in capo al Jey, – il cui racconto, giova ricordarlo, è stato ritenuto inattendibile – anche all’esito della svolta indagine comparativa tra la sua attuale condizione in Italia e quella, pregressa, in Senegal, “condizioni

individuali di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio” pag. 7 del menzionato decreto).

2.2. Questa Suprema Corte, poi, ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (gcr., nel medesimo senso, Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi, da un lato, che, nella specie, la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui ha negato l’attendibilità del racconto dell’odierno ricorrente presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014; dall’altro, che, quanto alle censure proposte ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nemmeno risultano osservati gli specifici oneri di allegazione previsti, in proposito, dall’appena citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte; i:) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. t) del medesimo decreto, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.

2.3. In relazione alla invocata protezione umanitaria (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), inoltre, la corrispondente censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità non rilevata dal giudice di merito: vulnerabilità che deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

2.4. In definitiva, quanto oggi esposto da J.S., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio di motivazionale e/o di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

3. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (fr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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