Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4287 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32170-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONACCORSI FRANCESCO, con

procura speciale notarile del Not. Dr. ALFONSO CARBONE in

ALESSANDRIA, rep. n. 44856 del 12/01/2006;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 26/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. MARTONE Antonio, con cui chiede

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi con cui l’Ufficio delle imposte di quel capoluogo accertava maggiori redditi IRPEG e Ilor per gli anni 1994 e 1995, in dipendenza della violazione delle norme sulle agevolazioni tributarie previste per le fondazioni delle Casse di Risparmio.

L’adita C.T.P. di quella città, riunitili, accoglieva i ricorsi con decisione confermata in appello dalla pronuncia della C.T.R. del Piemonte n. 10 del 2004.

In particolare, i giudici di appello ritenevano che la contribuente avesse fini di carattere sociale, come risultava anche dallo statuto, e che la gestione della partecipazione azionaria non comportava attività speculativa, per la quale l’onere probatorio gravava sull’ufficio.

Con ricorso notificato 1 12 dicembre 2005, ed affidato a tre mezzi, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno chiesto la cassazione della decisione di appello, ed ha depositato memoria.

L’intimata, con controricorso notificato il 20.1.2005, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Con istanza del 14.5.2 009, il sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Martone, ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il rapporto processuale si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Indi va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla controricorrente, secondo cui esso sarebbe stato notificato oltre il termine lungo previsto di un anno e giorni 46 dalla pubblicazione della sentenza.

L’eccezione è infondata.

Invero, come del resto la stessa controricorrente ha riconosciuto, non si trattava specificamente di rimborso, ma di mero accertamento nel caso in esame, sicchè la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002 trovava applicazione.

Ciò premesso, il ricorso in questione è stato notificato entro il termine lungo previsto, atteso che la decisione impugnata era stata pubblicata col deposito il 26.10.2004, e l’atto di impugnazione è consegnato all’ufficiale giudiziario il 12.12.2005, come risulta dalla data apposta a margine del medesimo per la sua annotazione al cronologico, e quindi proprio l’ultimo giorno utile per evitare la decadenza. Infatti, com’è noto, si deve tenere conto della data in cui l’atto viene consegnato al pubblico ufficiale ai fini della tempestività della notificazione per il notificante, e non invece di quella in cui il plico venga ritirato dal destinatario.

Al riguardo la giurisprudenza insegna che a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell’ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all’ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d’impulso della parte, quest’ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ. (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006; altre nn. 15809 del 2005, 10358 del 2005).

1) Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente agenzia censura l’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, art. 14 preleggi, e art. 2697 c.c., nonchè per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto la CTR non ha considerato che nessuna prova era stata fornita dall’appellata circa la pretesa attività di carattere sociale in realtà espletata, aldilà della mera allegazione formale degli scopi indicati nello statuto, posto che la fondazione controllava la società conferitaria attraverso la nomina degli amministratori; la vigilanza sulla gestione; la negoziazione di titoli finanziari, anche se in misura minoritaria, sicchè si configurava un’attività prettamente commerciale nei suoi riguardi. Solo negli anni successivi a quello d’imposta la legislazione, precisamente la Legge Delega n. 461 del 1998, prevedeva che gli enti conferenti potessero beneficiare delle agevolazioni a condizione che in effetti non svolgessero attività di tipo imprenditoriale.

Il motivo è fondato.

Invero gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che li univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 “bis” (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG. Infatti la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “ex” art. 87, comma 1, lett. c) (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di avere svolto un’attività in concreto, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n. 1576 del 22/01/2009, n. 27619 del 2006).

2) Col secondo e terzo motivo, che vengono esaminati congiuntamente, stante l’evidente loro connessione, la ricorrente denunzia violazione di diverse disposizioni di legge, nonchè del trattato CEE, giacche la fondazione svolgeva attività commerciale nella gestione delle partecipazioni della società conferita ria, nè poteva beneficiare in un aiuto di Stato mediante l’esenzione o agevolazione fiscale invocata.

Come è agevole notare, si tratta di doglianze che rimangono assorbite da quanto enunciato relativamente al motivo come sopra esaminato.

Perciò l’impugnata sentenza, che ha ritenuto illegittimo l’accertamento sul presupposto di carenza di attività speculativa, ha fatto malgoverno del precitato, condiviso principio.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1 e rigetto dei ricorsi in opposizione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento delle maggiori imposte.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti, atteso che si tratta di questione che all’epoca era controversa anche in giurisprudenza, sino alla recente pronuncia delle Sezioni unite.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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