Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4287 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4287 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

o ri

TNANZA

sui ricorso 469-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
LANZA FABRIZIO, Attivamente domiciliato in RONLA, VIA
CASETTA NIAT1E1 n.239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
TROPEA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO
RICCA;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 4938/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONAI i DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 27/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 19 novembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava
inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, avverso la sentenza n. 55/4/11 della Commissione tributaria
provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di Lanza Fabrizio
contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2003-2004. La
CTR osservava in particolare che il mancato deposito della ricevuta di
spedizione del gravame agenziale impediva la verifica officiosa della
tempestività del gravame medesimo e della costituzione dell’appellante,
il che appunto implicava l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 22, comma 1, 53, comma, 2, d.lgs. 546/1992,
poiché la

crR

ha affermato l’inammissibilità dell’appello del suo

ufficio locale per il mancato deposito della ricevuta della sua
spedizione postale.
Ric. 2017 n. 00469 sez. MT – ud. 24-01-2018
-2-

M AN Z ON.

La censura è fondata.
Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il

destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta
di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)» (Sez. U,
Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 03- 02).
La sentenza impugnata è chiaramente difforme dal principio di diritto
riveniente da tale arresto giurisprudenziale, dovendosi peraltro rilevare
in fatto ex actis, l’accesso ai quali è consentito a questa Corte trattandosi
di error in procedendo, che l’avviso di ricevimento della raccomandata
contenente il gravame agenziale è stato consegnato al destinatario il 5
marzo 2012, quindi tempestivamente, essendo stata la sentenza
appellata depositata il 19 gennaio 2011 e quindi, non essendo la
medesima stata notificata, scadendo il termine per appellarla, secondo
le disposizioni processuali applicabili ratione temporis, dopo un anno e 46
giorni per la sospensione feriale, pertanto il 6 marzo 2012.
Ric. 2017 n. 00469 sez. MT – ud. 24-01-2018
-3-

termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del

Difformemente dalla proposta del relatore comunicata alle parti, la
sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto,
con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQ:\1
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2018

Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di

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