Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4287 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18816-2019 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI SALERNO.

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.H., nativo della Nigeria, ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, contro il decreto del Tribunale di Campobasso del 18 aprile 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituRione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale: i) ritenne carente di credibilità il racconto di O.H. (vago e generico sia quanto alla individuazione del gruppo cultista che lo avrebbe ricercato per farlo succedere al padre deceduto, sia con riguardo all’incidente che lo aveva coinvolto a Lagos ed alle minacce che, in relazione ad esso, aveva ricevuto dai familiari di una ragazza nello stesso coinvolta); ii) negò la protezione sussidiaria per non essere la zona di provenienza del ricorrente interessata da un conflitto armato, come poteva desumersi dalle fonti consultate e specificamente indicate; iii) rifiutò la protezione umanitaria, “non risultando il ricorrente metto da stati patologici di rilievo, nè presentando specifici caratteri di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel Paese di origine lo avrebbe esposto a sanzioni umanitarie di particolare complessità tali da giustificare l’applicazione di tale residuale misura”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – con cui si lamenta, congiuntamente, la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria” e la “mancanza totale di motivazione” (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), con riguardo allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria – è inammissibile, in primo luogo, perchè prospetta, genericamente e cumulativamente, vizi di natura eterogenea (censure motivazionali, errores in procedendo ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (d.r., ex plurimis, Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).

1.1. E’ noto, poi, che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, con i relativi oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui rimasti inosservati), il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione. Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e, come tale, è inammissibile in subiecta materia (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. 3340/2019).

1.1.1. Ove, peraltro, le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nemmeno occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 16925 del 2018).

1.2. Nella specie, il tribunale molisano ha ampiamente spiegato le ragioni della ritenuta non credibilità del racconto del richiedente (cfr. pag. 2 del decreto impugnato), con conseguente esclusione, pertanto, di qualsivoglia ulteriore approfondimento istruttorio, anche di ufficio, in relazione all’invocato status di rifugiato ed alla richiesta di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Il medesimo tribunale ha altresì descritto la situazione socio economica della zona della Nigeria di provenienza del ricorrente, indicando anche le specifiche fonti dallo stesso consultate, alla cui stregua ha negato il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione anche al predetto D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

1.3. L’odierna doglianza, si traduce, dunque, sostanzialmente, nella esposizione astratta di principi giuridici in materia, nella trascrizione di altre decisioni di merito ed in una richiesta di rivisitazione fattuale, inammissibile in questa sede (cfr Cass.Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016), dovendosi qui solo aggiungere che la motivazione del decreto impugnato rispetta ampiamente il minimo costituzionale.

2. Il secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’messa attività istruttoria” – è parimenti inammissibile non solo nella misura in cui nuovamente veicola, cumulativamente, censure eterogenee, ma anche (e soprattutto) perchè queste ultime si rivelano astratte e generiche, a fronte di un’adeguata motivazione del tribunale circa la non credibilità del timore prospettato (minacce per vicende essenzialmente private) e l’inesistenza di particolari profili di vulnerabilità (familiari o di salute) del ricorrente.

3. Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, e art. 136, comma 2, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), e art. 28-ter, atteso che, per giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione della stesso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con detto provvedimento definitorio del giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 (cfr., ex multis, Cass. n. 1810 del 2020; Cass. n. 32028 del 2018; Cass. n. 3028/2018. Cass. n. 29228 del 2017).

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, mentre occorre darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA