Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4287 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.17/02/2017),  n. 4287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15115/2015 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIGORIA,

94/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ALESSANDRA GENTILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE INGRASSIA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 549/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 03/04/2014 e depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: ” N.G. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti della UnipolSai Ass.ni s.p.a., avverso la sentenza n. 549/2014 depositata dalla Corte d’Appello di Catania in data 7.4.2014, con la quale il giudice d’appello confermava il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal N. in relazione alle lesioni personali subite a seguito dell’investimento da parte di un’auto pirata, ritenendo non provata la dinamica dei fatti.

La società intimata non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta l’inappropriato ricorso alla nozione di fatto notorio da parte della corte d’appello, in relazione al fatto che il luogo dell’incidente sarebbe area ad alta densità di traffico nel periodo estivo, il che non renderebbe verosimile la versione del ricorrente secondo il quale il veicolo investitore si sarebbe prontamente dileguato. Segnala che poco dopo, nello stesso incrocio, si ebbe a verificare un altro sinistro, con esiti mortali, causato anch’esso da un’auto pirata.

Sull’inappropriato ricorso alla nozione di fatto notorio la corte d’appello non si sarebbe pronunciata. Il motivo è infondato.

La censura di omessa pronuncia dovrebbe essere supportata dalla specifica indicazione del motivo di appello rimasto privo di risposta e non lo è stata.

L’eventuale ricorso al notorio da parte della corte d’appello manca inoltre di decisività nell’economia della motivazione, dove il verificarsi dell’investimento da parte di auto rimasta non identificata viene complessivamente messo in dubbio, attesa la non attendibilità dell’unico teste.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., criticando il punto della motivazione in cui la corte non ha ritenuto attendibile la testimonianza a suo favore, senza fornire idonea motivazione.

Con il terzo ed ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente valutazione della prova testimoniale da parte del giudice di merito.

Le due censure possono essere trattate congiuntamente in quanto connesse. Sotto il profilo del vizio di motivazione esse sono inammissibili in quanto la nuova formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in vigore per le sentenze pronunciate dall’11.9.2012 in poi, non attribuisce più autonoma rilevanza, idonea ad inficiare la legittimità di una sentenza, all’eventuale insufficienza della motivazione quando essa non si traduca in una sostanziale mancanza di ricostruibilità del percorso logico motivazionale.

Per quanto concerne in particolare la valutazione di inattendibilità dell’unico teste tra i vari indicati che il ricorrente abbia ritenuto di far ascoltare al giudice, va premesso che il principio guida in materia è quello secondo il quale la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. n. 11151/2014). La censura di omessa motivazione ricondotta a violazione di legge è poi infondata laddove si riscontra che una motivazione specifica sull’attendibilità del teste è presente a pag. 4 della sentenza impugnata, che si integra, ai fini del rigetto della domanda attorea, con numerose altre emergenze probatorie tutte indicate dalla corte, riassumibilmente indicabili nel fatto che alla ricostruzione offerta dal teste il ricorrente non ha fornito elementi di riscontro: non ha presentato denuncia agli organi di polizia, non ha curato la produzione di eventuali verbali redatti dal posto fisso di polizia presso il pronto soccorso dell’ospedale. Egli non ha provveduto in appello a depositare il fascicolo di primo grado, non ha indicato neppure di chi fosse il motorino sul quale si trovava a bordo al momento dell’incidente nè ha fornito fotografie del motoveicolo. Sulla base di tutti questi elementi, espressamente indicati in sentenza – e non certo della sola scarsa attendibilità del teste citato – la corte d’appello ha ritenuto complessivamente non provato che l’investimento si fosse verificato con le modalità riferite dall’attore.

Si propone pertanto la declaratoria di rigetto del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, ma il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio, pertanto non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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