Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4287 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4287 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 20340-2011 proposto da:
TAMBORLANI ANNALISA C.F. TMBNLS77B501153H, RAPACCIOLI
GIANCARLA C. F. RPCGCR56M57B812L, TAMBORLANI LORENZO
C.F. TMBLNZ80D261153P, nella qualità di eredi di
TAMBORLANI PIETRO, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
2015
5025

dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentati e difesi
dall’avvocato PIER ALBERTO BOLELLI, giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 04/03/2016

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
. persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,

giusta delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 918/2010 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 04/05/2011 R.G.N.
1052/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato BOLELLI PIER ALBERTO;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega Avvocato
ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

.,

RAFFAELA FABBI, che lo rappresentano e difendono

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Con sentenza depositata il 4 maggio 2011 la Corte di appello di Bologna,

accogliendo l’appello proposto dall’INAIL, rigettava la domanda proposta dagli
eredi di Tamborlani Pietro diretta all’accertamento del diritto del de cuius alla

rendita per malattia professionale e alla condanna dell’Istituto al pagamento dei
ratei maturati dall’11.12.98 fino al decesso dell’assicurato.
2. La Corte di appello aderiva alle conclusioni rassegnate dal C.t.0 nominato,
secondo cui il Tamborlani, “saldatore/posatore di tubi per costruzione di
metanodotti”, deceduto per cancro alla laringe, aveva contratto la malattia per la
“provata pregressa abitudine al fumo”, la quale comporta un aumentato rischio
di tumore alla laringe almeno nove volte superiore a quello di un non fumatore,
mentre non vi era riscontro, nella letteratura scientifica, di un aumento del
rischio in dipendenza dello svolgimento di attività lavorative del genere di quella
svolta dal Tamborlani. Su tali basi la sentenza concludeva che lo svolgimento
dell’attività di saldatore non aveva svolto un ruolo causale o concausale
nell’insorgenza della malattia, precisando che il Consulente d’ufficio aveva
altresì validamente replicato, in sede di chiarimenti scritti, alle critiche formulate
da parte appellata, prendendo in esame e rispondendo analiticamente a tali
censure.
3. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso gli eredi Tamborlani
con tre motivi. Resiste l’INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 196 cod. proc. civ., in
relazione alla disposta rinnovazione delle operazioni peritali, per non avere il
C.t.u. risposto completamente al quesito sottopostogli, avendo omesso ogni
indagine opportuna in ordine alla specifica attività svolta dal ricorrente quale

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Ud. 17 dicembre 2015
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saldatore “pipeline” (“attività che consiste nel collegare tra loro estremità di
grossi tubi in acciaio, ricoperti di vernice, che al momento della saldatura si
disperde nell’ambiente circostante…”).
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 195 cod. proc. civ. per

parti, con conseguente nullità della stessa.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 63 cod. proc. civ. per avere
la Corte di appello nominato un consulente che aveva intrattenuto, negli anni,
una serie di rapporti professionali con l’INAIL.
4. Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, è destituito di fondamento.
5. Il primo motivo è inammissibile, non essendo stato chiarito in quale modo la
sentenza avrebbe violato l’art. 196 cod. proc. civ. Il motivo, nella sostanza, si
incentra sul presunto omesso approfondimento della natura delle mansioni
specifiche svolte dall’assicurato. Tuttavia, la questione – che è di fatto e non di
diritto, afferendo la denuncia più propriamente ad un’ipotesi di vizio di
motivazione – è prospettata con un motivo carente delle indicazioni necessarie
in relazione alle previsioni di cui all’art. 366 nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ..
5.1. In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che
addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di
valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella
sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per
cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il
contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori
commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare
completamente le critiche formulate in ordine agli accertamento ed alle
conclusioni del consulente d’ufficio. Le critiche mosse alla consulenza ed alla

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Ud. 17 dicembre 2015
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non avere il C.t.u. riportato nella relazione peritale le osservazioni critiche delle

sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale da consentire
alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al
ricorso (Cass. n. 13845 del 2007, v. pure Cass. n. 3224 e 16368 del 2014). Deve
in particolare escludersi che la precisazione possa consistere in generici

interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da
quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame,
inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 17369 del 2004, conf. Cass. n. 21090
del 2004, n. 79 del 2006, n. 9254 del 2007; v. Cass. n. 13845 del 2007).
6. Anche il secondo motivo è inammissibile, non essendo trascritta la relazione
peritale di cui si lamenta la nullità; dunque difettano i requisiti di cui all’art. 366
cod. proc. civ.. In ogni caso, a differenza dell’ipotesi di omessa comunicazione
da parte del consulente tecnico d’ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo,
del giorno e dell’ora dell’inizio delle operazioni peritali, che incide sull’esercizio
del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere
affetta da nullità (peraltro relativa, e perciò deducibile soltanto nella prima
udienza o difesa successiva al deposito della relazione peritale), non è, invece,
comminata alcuna nullità per il fatto che il consulente tecnico ometta di
trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici,
essendo sufficiente che tali osservazioni siano state prese in considerazione
(Cass. n. 14489 del 2001,n. 3680 del 1999). Nella specie, non è neppure dedotto
che le considerazioni svolte dal C.t. di parte non fossero state tenute presenti dal
C.t.u.. Risulta, inoltre, dalla sentenza impugnata che il C.t.u. ebbe a fornire anche
chiarimenti scritti in replica ai rilievi mossi dalla parte appellata a seguito del
deposito della relazione peritale.

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riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o

7.

Infine, è inammissibile pure il terzo motivo, in quanto la mancanza di

imparzialità del consulente tecnico d’ufficio può essere fatta valere
esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all’art.
192 cod. proc. civ. (Cass. n. 12822 del 2014).

9. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152
disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30
settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n.
326, nella specie inapplicabile ratione temporis. Infatti, le limitazioni di reddito per
la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai
processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella
specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015
Il Consigliere est.

Il Pre idente

8. In conclusione, il ricorso va respinto.

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