Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4286 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4286 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Rep.

ORDINANZA

Ud. 19/11/13

sul ricorso proposto da:
Silvano Nervo e Rita Moranduzzo, elettivamente
domiciliat;. in Roma, via Nizza 22, presso lo studio
dell’avv. Enrico Brenciaglia che, unitamente agli
avv.ti Cristiana Massaro, Mario e Nicola Giuliano, li
rappresenta e difende, per procura a margine del
ricorso per cassazione;

ricorrenti

nei confronti di
Allianz Bank Financial Advisors s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza n. 26/11 della Corte di appello di

2d/5

Trento, emessa il 18 gennaio 2011, depositata il 1

2013

febbraio 2011, n. R.G. 206/2009;

ige??

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

Rilevato che
1. Silvano Nervo e Rita Moranduzzo hanno convenuto in
giudizio, davanti al Tribunale di Trento, BNL
Investimenti s.p.a. (cui nel corso del giudizio è
succeduta Allianz Bank Financial Advisors s.p.a.)
deducendo di aver effettuato nell’aprile 2000, a

Giovanni Buffa, un investimento per lire
178.878.632, di cui 80.000.000 di lire versate in
contanti, sulla prospettazione di un rendimento
minimo dell’investimento del 6% su base annua. Il
Buffa dopo aver consegnato false ricevute della
banca si era appropriato dell’intera somma
ricevuta in contanti. Gli attori hanno chiesto la
condanna della BNL Investimenti,

ritenuta

responsabile ex art. 31, comma terzo, del d.lgs.
n. 58/1998, al risarcimento del danno stimato in
68.816,55 euro complessivi.
2. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 419/2008,
ha accolto parzialmente la domanda degli attori
condannando la banca al pagamento della somma di
36.414,34 euro, pari al risultato di gestione che
l’investimento di lire 80.000.000 avrebbe prodotto
in base ai rendimenti medi effettivi dei fondi
BNL, nel periodo intercorrente fra la dazione del
denaro e il giorno della notifica dell’atto di
citazione, maggiorata di interessi legali dal 18
aprile 2003 al saldo.

2

mezzo del promotore finanziario della banca,

3. Hanno proposto appello i coniugi Nervo e
Moranduzzo lamentando il mancato accoglimento
della domanda di risarcimento del danno morale e
della richiesta di rivalutazione della somma
liquidata a titolo di danno patrimoniale e appello
incidentale la ALLIANZ lamentando la carenza
sul

versamento

di

80.000.000 di lire in contanti cui il Tribunale ha
supplito con l’illegittima ammissione di una prova
per testi e disattendendo altresì la circostanza
per cui il Buffa poteva operare solo con le
modalità stabilite (che escludevano fra l’altro il
ricevimento di somme in contanti) in base al suo
contratto di mandato senza rappresentanza che lo
legava alla banca.
4. L’appello incidentale è stato respinto dalla Corte
di appello mentre quello principale è stato
accolto sia quanto alla condanna al risarcimento
del danno morale liquidato in 16.000 euro con
interessi dalla pronuncia della Corte di appello
al saldo, sia quanto alla rivalutazione monetaria
della somma di 36.414,34 euro e degli interessi da
corrispondere sugli importi di anno in anno
rivalutati.
5. Propongono ricorso per cassazione Silvano Nervo e
Rita Moranduzzo affidandosi a tre motivi di
impugnazione con i quali deducono: a) violazione e
falsa applicazione di norma di diritto quanto alla
nuova liquidazione delle spese del primo grado di

3

probatoria documentale

giudizio in mancanza di impugnazione sul punto,
violazione del giudicato interno e del principio
di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
nullità della sentenza; violazione dell’art. 2909
c.c.

e degli artt. 91, 112, 324, 336, 345, 346

c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5

norma di diritto quanto alla diversa liquidazione
delle spese del primo grado di giudizio nonostante
l’esito del giudizio fosse più favorevole alla
parte, violazione del giudicato interno e del
principio di corrispondenza fra chiesto e
pronunciato; nullità della sentenza; violazione
dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 91, 112, 324,
336, 345, 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360
nn. 3, 4 e 5 c.p.c.); c) violazione o falsa
applicazione di norma di diritto relativa
all’applicazione del giusto scaglione di valore
della nuova liquidazione delle spese del giudizio
di primo grado, violazione dell’art. 91 c.p.c. e
del D.M. 8 aprile 2004 (in relazione all’art. 360
n. 3 e n. 5 c.p.c.).
6. Non svolge difese la Allianz Bank Financial
Advisors s.p.a.
7. In data 7 novembre 2013 è stato sottoscritto atto
di rinuncia dei ricorrenti Nervo e Moranduzzo al
ricorso, a seguito di intervenuta transazione
stragiudiziale della lite. L’atto depositato,
nella Cancelleria della Corte di Cassazione, è

4

c.p.c.) ; b) violazione e falsa applicazione di

sottoscritto dai procuratori dei ricorrenti, cui
con la procura a margine del ricorso per
cassazione è conferito il potere di rinunciare al
ricorso, e, per accettazione della rinuncia,
dall’avv. Francesco Grassia procuratore della
Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. nel

8. Sussistono i presupposti di legge per la
dichiarazione di estinzione del processo senza
alcuna statuizione sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 novembre 2013.

giudizio di appello.

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