Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4286 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22902-2004 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO BANCA MONTE DI LUGO;

– intimato –

sul ricorso 26808-2004 proposto da:

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO BANCA MONTE DI LUGO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CARDINAL DE LUCA, 10, presso lo studio dell’avvocato GIONTELLA MARCO,

che lo rappresenta e difende con procura speciale notariale del Not.

Dr. RENATO GIGANTI in LUGO, rep. n. 40525 del 17/11/2004;

– controricorso e ricorso incidentale condizionato –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 174/2002 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 03/12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. VELARDI Maurizio, con cui chiede

l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito quello

incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo impugnava in sede giurisdizionale l’avviso con cui l’Ufficio delle imposte di Ravenna accertava maggiori redditi Irpeg e Ilor per l’anno 1993-1994, in dipendenza della violazione delle norme sulle agevolazioni tributarie previste per le fondazioni delle Casse di Risparmio.

L’adita C.T.P. di quella città accoglieva il ricorso con decisione confermata in appello dalla pronuncia della C.T.R. dell’Emilia Romagna n. 174 del 2002.

In particolare, i giudici di appello ritenevano che la contribuente avesse fini di carattere sociale, come risultava anche dallo statuto, e che la gestione della partecipazione azionaria non comportava attività speculativa, per la quale l’onere probatorio gravava sull’ufficio.

Con ricorso notificato il 19 ottobre 2004, ed affidato ad un unico mezzo, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno chiesto la cassazione della decisione di appello.

La fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, con controricorso notificato il 29.11.2004, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, ed a sua volta ha svolto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un solo motivo.

I ricorrenti dal canto loro hanno resistito con controricorso.

Con istanza del 19.5.2009, il sostituto Procuratore generale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Indi va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività sollevata dalla controricorrente, secondo cui la sospensione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 non sarebbe operante nel caso in specie, atteso che si verterebbe in tema di rimborso di somme, e perciò di controversia non passibile di definizione col condono.

L’eccezione è infondata.

Infatti, come del resto la stessa controricorrente ha riconosciuto, non si trattava specificamente di rimborso, ma di mero accertamento nel caso in esame, sicchè la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002 trovava applicazione. Ciò premesso, il ricorso in questione è stato notificato nel termine lungo previsto, tenuto conto della sospensione dei termini ex legge surrichiamata, atteso che esso scadeva il 20 giugno 2005, mentre la notifica è stata compiuta il 19 ottobre 2004. Come è noto, in tema di condono fiscale, costituisce lite pendente suscettibile di definizione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 che, quindi, può giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al recupero di parte dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche della quale una fondazione Cassa di Risparmio abbia omesso il versamento, ritenendo di aver diritto al beneficio della riduzione a metà previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 1595 del 22/01/2009; altre Cass. n. 14903 del 2007, n. 14898 del 2007).

A) Ricorso principale.

Col motivo addotto a sostegno del ricorso i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, art. 12 preleggi, D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 1, e art. 2697 c.c., nonchè per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto la CTR non ha considerato che nessuna prova era stata fornita dall’appellata circa la pretesa attività di carattere sociale in realtà espletata, aldilà della mera allegazione formale degli scopi indicati nello statuto, posto che la fondazione controllava la società conferitaria attraverso la nomina degli amministratori; la vigilanza sulla gestione; la negoziazione di titoli finanziari, anche se in misura minoritaria, sicchè si configurava un’attività prettamente commerciale nei suoi riguardi.

Solo negli anni successivi a quello d’imposta la legislazione, precisamente la Legge Delega n. 461 del 1998, prevedeva che gli enti conferenti potessero beneficiare delle agevolazioni a condizione che in effetti non svolgessero attività di tipo imprenditoriale.

Il motivo è fondato.

Invero gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che li univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati ne alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 “bis” (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG. Infatti la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati ne in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, ne in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “ex” art. 87, comma 1, lett. c), (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di avere svolto un’attività in concreto, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n. 1576 del 22/01/2009, n. 27619 del 2006).

B) Ricorso incidentale.

Col motivo addotto a sostegno di esso la ricorrente per incidente denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 giacchè il giudice del gravame non ha considerato che l’amministrazione non poteva avvalersi dell’accertamento parziale per rettificare l’aliquota delle imposte, dal momento che gli elementi a sua conoscenza non scaturivano dall’anagrafe tributaria ovvero da fonti differenti, come verifiche incrociate o altro, bensì dalla dichiarazione dei redditi della stessa fondazione.

La censura non ha pregio.

L’amministrazione ben poteva porre a base della rettifica qualunque elemento fosse a sua conoscenza, sia esso di provenienza esterna, come pure interna, e così anche operare sulla scorta di quelli indicati anche nella dichiarazione dei redditi, purchè enunciasse l’argomentazione posta a fondamento dell’accertamento stesso, come nella specie.

Infine va aggiunto che la contribuente non poteva beneficiare di un aiuto di Stato mediante l’esenzione o agevolazione fiscale invocata, giacchè svolgeva attività commerciale nella gestione delle partecipazioni della società conferitaria, giusta anche le disposizioni del trattato CEE. Perciò l’impugnata sentenza, che ha ritenuto illegittimo l’accertamento sul presupposto di carenza di attività speculativa, ha fatto malgoverno del precitato, condiviso principio.

Ne discende che il ricorso principale va accolto, e quello incidentale rigettato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, sicchè va disposto il rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di accertamento.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti, atteso che si tratta di questione che all’epoca era controversa anche in giurisprudenza, sino alla recente pronuncia delle Sezioni unite.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale; rigetta l’incidentale;

cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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