Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4286 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4286 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 393-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO
STATO che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DONIDIO ROSA, EQUITA” \ SUD S.P.A.;

intimati –

avverso la sentenza n. 995/4/2016 della COMNIISSIOEN
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
18/05/2016;

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 21 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto
dalngenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
423/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che
aveva accolto i ricorsi di Donadio Rosa contro la cartella di pagamento
per ILDD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che causa
della pronuncia in rito era il mancato deposito della ricevuta di
spedizione del gravame agenziale contestualmente alla costituzione
dell’appellante.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
Le intimate contribuente ed Equitalia Sud spa non si sono difese.
Considerato che:
Con il primo ed il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, nn. 3-4,
cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 53, comma 2, 22, d.lgs. 546/1992, 156, cod.
proc. civ., 2699, cod. civ. e vizio motivazionale radicale, poiché la CTR
ha affermato che il mancato deposito della ricevuta di spedizione
dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, entro trenta giorni
dalla sua ricezione da parte dell’appellata, quindi nel termine
decadenziale per la costituzione dell’appellante, è causa di
inammissibilità dell’impugnazione, non avendo tenuto minimamente

Ric. 2017 n. 00393 sez. MT – ud. 24-01-2018
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Rilevato che:

conto della condotta processuale equipollente consistente nel deposito
dell’avviso di ricevimento dell’appello stesso.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono infondate.
Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo

direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta
di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel
processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in
giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte
del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
Ric. 2017 n. 00393 sez. MT – ud. 24-01-2018
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d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato

Orbene, pacifico che il termine per appellare scadeva il 10 febbraio
2014, l’avviso di ricevimento trascritto in corpo di ricorso evidenzia
come la data di spedizione sullo stesso sia apposta con un timbro
datano inidoneo, mentre quello postale indica la data dell’Il febbraio
2014.

fatta valere dalla ricorrente agenzia fiscale, della difesa della
contribuente di averlo ricevuto proprio il 10 febbraio 2014 ossia
l’ultimo giorno utile per la proposizione. Trattasi invero di questione di
ordine pubblico e comunque rilevabile d’ufficio, che perciò è in ogni
caso sottratta alla disponibilità delle parti del processo.
In conclusione, non essendovi in atti prova adeguata della tempestività
dell’appello agenziale, in applicazione dei richiamati principi di diritto
rivenienti dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa delle intimate.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714— 01).
PQN1
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2018

Non può attribuirsi alcun rilievo giuridico processuale all’ ammissione,

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