Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4286 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21210-2018 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO GRISPO;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. GIOACCHINO BELLI,

36 (STUDIO CLEMENZI-TRITTO), presso lo studio dell’avvocato SILVIA

TRITTO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA GILARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8783/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 8783/2017, ha respinto il gravame proposto da E.N. avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Alleanza Assicurazioni S.p.A. sin dal 16/10/1995 o quanto meno, in via gradata, dall’1/6/2001 fino alla data del ricorso introduttivo del giudizio.

La Corte, sulla scorta dell’esame delle modalità del rapporto ed a fronte della qualificazione dello stesso come rapporto di natura autonoma, sosteneva che dall’espletata istruttoria non fosse emerso alcun elemento di carattere assorbente tale da condurre a riconoscere il diverso carattere subordinato dell’attività svolta dal signor E. in favore dell’appellata in relazione alle mansioni di verificatore.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.N. con un motivo al quale ha resistito Alleanza Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

E’ stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la natura subordinata delle mansioni di verificatore svolte da E.N. in favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A..

2.- Il motivo è inammissibile in quanto, sotto le mentite spoglie di violazioni di legge, la parte ricorrente, si limita a richiedere, in una ipotesi di “doppia conforme”, una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito (Cass. 8758/2017); si sollecita infatti una rivalutazione della situazione fattuale siccome emergente dalle prove esaminate dalla Corte territoriale e, dunque, un controllo della motivazione sulla ricostruzione della quaestio fatti (v. Cass. 8758 del 2017); e tanto gli assegna il valore sostanziale di un motivo che si colloca al di fuori dei limiti entro i quali Cassazione Sezione Unite n. 8053 e 8054 del 2014 hanno, nel nuovo regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5, confinato il controllo sulla motivazione relativa alla ricostruzione della detta quaestio, laddove hanno espunto dal detto paradigma l’insufficiente, contraddittoria od illogica motivazione.

3.- Non sussiste comunque la denunciata carenza di motivazione, perchè l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno di ogni punto qualificante della decisione. D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).

4.- La censura non è perciò dedotta conformemente alla nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, alla cui stregua è richiesta la denuncia di un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti; e che, secondo la conforme giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054), deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

5.- Del resto è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. E tale parametro valutativo si applica anche in relazione agli indici sintomatici della subordinazione talchè non appare rilevante la censura secondo cui la Corte avrebbe privilegiato alcuni indici a scapito di altri di opposto tenore (il cui rilievo non obbedisce neppure al precetto dell’autosufficienza del ricorso e non è comunque assorbente sul piano logico, in relazione all’elemento della decisività ex art. 360 c.p.c., n. 5); tutto ciò rappresentando null’altro che l’esercizio di un tipico potere di valutazione della prova e di ricostruzione della fattispecie che rientra nei tipici poteri discrezionali del giudice del merito effettuare, tanto in ordine agli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, tanto in relazione ai requisiti sintomatici del medesimo rapporto.

6.- La sentenza si sottrae pertanto alle censure sollevate col ricorso il quale deve essere quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7.- Sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive 2200, di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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