Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4286 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18815-2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocati GIUSEPPE BRIGANTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.G., nativo della Nigeria, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro il decreto del Tribunale di Ancona del 3 maggio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno, unico destinatario della notificazione del ricorso predetto, non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale: i) ritenne inattendibile il racconto dell’Okafor in relazione alle ragioni che o avevano indotto a lasciare il proprio Paese; ii) negò la protezione sussidiaria, non venendo in rilievo circostanze fattuali riconducibili alle ipotesi di cui asl D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè essendo la zona di provenienza del ricorrente interessata da un conflitto armato, come poteva desumersi dalle fonti consultate e specificamente indicate; iii) rifiutò il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non ravvisando, nella condizione del richiedente, una situazione di elevata vulnerabilità pure se rapportata all’eventuale rimpatrio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) la nullità del decreto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 1, 11, lett. a), e art. 13, nonchè degli artt. 737,135 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in considerazione delle lacune motivazionali riscontrabili per il rigetto sia della domanda di concessione dello status di rifugiato, sia della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria (basata sulla non credibilità della narrazione del ricorrente affermata anche per la ritenuta contraddittorietà e insufficienza degli elementi probatori, di cui non si è data giustificazione), sia della domanda di protezione umanitaria, respinta senza l’effettiva valutazione comparativa richiesta da Cass. n. 4455 del 2018. Si precisa che la motivazione del decreto sarebbe solo apparente perchè la non credibilità del racconto del richiedente sarebbe stata affermata in modo apodittico e comunque senza che il tribunale abbia valutato se le Autorità del Paese di provenienza del ricorrente non possano o non vogliano fornire protezione in situazione del tipo di quella riferita dall’interessato;

II) l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, avendo il tribunale trascurato di considerare l’effettiva capacità delle locali istituzioni di offrire idonea protezione per i fatti narrati dal richiedente;

III) la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di numerose disposizioni normative, affermandosi che la valutazione di non credibilità è stata compiuta dal tribunale sulla base di una interpretazione delle dichiarazioni non corrispondente a quelle rese, senza esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria per eventuali riscontri;

IV) la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, art. 47 della Carta dei diritti UE e art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32, richiamandosi le argomentazioni dei precedenti motivi ed aggiungendosi che il principio di effettività del ricorso non può dirsi rispettato in presenza della denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice.

2. Il primo motivo è fondato (con conseguente assorbimento di tutti gli altri), quanto al profilo di censura relativo alla motivazione meramente apparente del decreto impugnato.

2.1. Invero, il tribunale dorico ha respinto le domande dell’Okafor rilevando (cfr. pag. 2 del decreto impugnato) che le sue dichiarazioni in merito alle ragioni che lo avevano costretto a lasciare il proprio Paese, “non sono attendibili; innanzitutto il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo e luogo), peraltro su fatti essenziali e determinanti l’espatrio. E’ emerso che i riferimenti sono lacunosi e privi di dettaglio; inoltre le dichiarazioni risultano incoerenti internamente ed emergono contraddizioni su punti principali della storia personale, anche rispetto a quanto dichiarato al momento del suo arrivo sul territorio nazionale…”.

2.1.1. Il decreto impugnato, però, difetta della, quantomeno, concisa esposizione dei fatti allegati a fondamento del diritto preteso (non avendo il giudice minimamente accennato alla vicenda narrata dal ricorrente), sicchè detta motivazione si risolve in una formula astratta e stereotipata, valevole per un numero indefinito di casi, che non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 28969 del 2020 e Cass. n. 877 del 2020, rese in situazioni assolutamente analoghe).

2.1.2. Il tribunale, in buona sostanza, così escludendo la credibilità del racconto del ricorrente, ha apoditticamente ritenuto insussistente il pericolo di danno grave da questi concretamente allegato, omettendo di valutarne l’effettiva ricorrenza alla luce del consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio o fficio s o allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali, e ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali (fr. Cass. n. 7333/2015).

2.1.3. L’ulteriore affermazione secondo cui “le informazioni acquisite in merito al Paese di origine hanno anche smentito quanto dichiarato dal ricorrente…” (cfr. pag. 2 del decreto impugnato), resa in difetto di una qualsivoglia indicazione del contenuto delle dichiarazioni dell’Okafor, risulta, pertanto, altrettanto immotivata.

2.2. Fermo quanto precede, deve essere ricordato che, per costante giurisprudenza di legittimità – pur dopo la modifica dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, che ha portato alla sostituzione della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” con la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” – è pacifico che un elemento indispensabile della sentenza (o di altro provvedimento decisorio come l’attuale decreto) sia la definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso, che va comunque narrato, non in termini prolissi, ma nei suoi elementi rilevanti per la decisione, quali risultanti al termine dell’istruttoria, considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 predetto, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione ((fr. Cass. n. 21373 del 2019, in motivazione; Cass. n. 24940 del 2015; Cass. n. 22845 del 2010).

2.2.1. Con indirizzi altrettanto fermi, questa Corte ha precisato che, in tema di contenuto della sentenza (o del provvedimento di carattere decisorio), la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzare esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. Cass. n. 21373 del 2019, in motivazione; Cass. n. 12864 del 2015; Cass. n. 920 del 2015). La sentenza (o il provvedimento decisorio) sono, dunque, nulli, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, se manchi del tutto l’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass. n. 21373 del 2019, in motivazione; Cass. n. 161 del 2009; Cass. n. 3828 del 2002);

2.2.2. E’ stato altresì affermato che il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio) è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, ed in coerenza con l’art. 6 CEDU (arg. ex Cass. n. 11199 del 2012; Cass. n. 9488 del 2014);

2.2.3. Infine, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motiva.zione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è, poi, quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero, – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della decisione impugnata per cassazione (cfr. Cass., SU, n. 16599 del 2016; Cass., SU, n. 8053 del 2014, ed ancora, ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007; Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; Cass. n. 21373 del 2019, in motivazione).

2.3. Orbene, il decreto impugnato, in primo luogo, risulta del tutto privo della sintesi del racconto del richiedente, e, cioè, della suddetta concisa definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso, che, come si è detto, è un elemento che non può mancare in una sentenza così come in generale in un provvedimento decisorio essendo essenziale per la comprensione del ragionamento logico-giuridico che ha portato alla decisione – la cui assenza già rende, di per sè, viziato il provvedimento. A ciò va aggiunto che la maggior parte della sua motivazione si rivela poco appagante in quanto contiene una serie di elementi – come la descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – che non sono essenziali, sicchè il loro inserimento non risulta certamente conforme al suddetto canone della sintesi cui il legislatore chiede al giudice di uniformarsi, attraverso il tratto conciso (art. 132 c.p.c.) e succinto (art. 118 disp. att. c.p.c.) e, quindi, il rispetto dei principi del giusto processo (cfr. Cass. n. 13886 del 2012). Mentre, nelle residue parti che si riferiscono al caso di specie, la stessa è del tutto apodittica.

2.3.1. In conclusione, si è al cospetto di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – ed, anzi, come si è detto, sovrabbondante, laddove il tribunale si dilunga nella descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – risulta, tuttavia, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., Cass. n. 9105 del 2017, richiamata, in motivazione, anche nelle più recenti Cass. n. 21373 del 2019 e Cass. n. 877 del 2020, queste ultime rese in fattispecie affatto analoghe a quella odierna).

3. Il ricorso, dunque, va accolto in relazione al motivo esaminato, assorbiti gli altri, ed il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame del merito della controversia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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