Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4286 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.17/02/2017), n. 4286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9145-2016 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PIO
PAPA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA DELLE MARCHE, ITALFONDIARIO S.P.A., BIGEF S.R.L.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 21262/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
emessa il 03/07/2014 e depositata il 08/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..
“1. Con atto notificato per posta, a mezzo di raccomandata spedita il 19.4.2016, il C. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 21262/2014 emessa da questa Corte (Sezione sesta – 3) in data 3.7.2014 e depositata il successivo 8.10.2014.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha dedotto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione (pronunciata per tardività dell’impugnazione sia rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza sia -comunque- rispetto al termine lungo) è stata inficiata da errore di fatto costituito dal mancato esame del fascicolo d’ufficio (non trasmesso dal Tribunale di Roma, nè richiesto dalla Corte).
2. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo: lo stesso risulta infatti- proposto ben oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (tenuto conto anche della sospensione feriale), che è previsto come perentorio dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1.
3. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza alcuna pronuncia sulle spese (atteso il difetto di attività difensiva da parte dell’intimata)”.
A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite.
Non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in quanto il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 18523/2014).
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017