Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4285 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4285 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 18455-2010 proposto da:
GRIPPO MARIA GIUSEPPA GRPMGS51R481288J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO MASULLO,

rappresentata e

difesa dall’avvocato DI BISCEGLIE EUGENIO con studio
in 84036 SALA CONSILINA (SA), VIA MATTEOTTI 60 giusta
procura speciale in calce;
– ricorrente contro

GROUPAMA SPA, ROMANO SAVERIO RMNSVR51B0212880;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

avverso la sentenza n. 405/2009 del TRIBUNALE di
POTENZA, depositata il 21/05/2009, R.G.N. 1656/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto;

2

udito l’Avvocato EUGENIO DI BISCEGLIE;

R.G.N. 18455/10
Udienza del 14 gennaio 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 28.7.2000, nel territorio del Comune di S. Angelo Le Fratte (PZ), si
verificò un sinistro stradale che coinvolse il veicolo Autobianchi condotto
dalla sig.a Maria Giuseppa Grippo, ed il veicolo Innocenti Elba condotto dal
sig. Saverio Romano e di proprietà del medesimo, assicurato contro i rischi

muterà ragione sociale in “Groupama s.p.a.”, e come tale sarà d’ora innanzi
indicata).

2. Assumendo di avere patito danni in conseguenza del suddetto sinistro, la
sig.a Maria Giuseppa Grippo convenne dinanzi al Giudice di Pace di Vietri di
Potenza il sig. Saverio Romano e la Groupama, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno.
Il Giudice di pace di Vietri di Potenza, con sentenza 22.5.2002 n. 9, rigettò
la domanda.

3.

La decisione, impugnata dalla sig.a Maria Giuseppa Grippo, venne

confermata dal Tribunale di Potenza, con sentenza 21.5.2009 n. 405, sul
presupposto che non vi fosse la prova del nesso di causa tra il sinistro ed i
danni di cui l’attrice aveva chiesto il risarcimento.

4. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione dalla sig.a Maria
Giuseppa Grippo, sulla base di cinque motivi.
Le parti intimate non si sono difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la sig.a Maria Giuseppa Grippo lamenta che
la sentenza impugnata sarebbe viziata sia dalla violazione di diverse regole
processuali (artt. 113, 115, 116 e 244 c.p.c.), sia da una insufficiente
motivazione.
Espone al riguardo che il Tribunale avrebbe errato sia nel non ritenere
attendibile l’unico testimone escusso; sia nell’utilizzare quale fonte del
proprio convincimento la condotta processuale dell’attrice, consistita nel

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della responsabilità civile dalla società Nuova Tirrena (che successivamente

r

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Udienza del 14 gennaio 2014

nona vere intimato alcuni dei testimoni indicati; sia nel non avere
considerato la sussistenza di ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso
dell’istruttoria, e dimostrativi della fondatezza della domanda attorea, quali
il modello di “constatazione amichevole di incidente” depositato in atti

legge, è manifestamente inammissibile per due ragioni:
(a) sia perché corredato da un quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c., nel
testo applicabile ratione temporis), del tutto inadeguato;
(b) sia, prima ancora, perché il vizio denunciato, a prescindere dalla sua
qualificazione come “violazione di legge”, consiste nella sostanza in una
valutazione delle prove ritenuta insoddisfacente dalla parte: ma è sin troppo
noto che la valutazione delle prove è compito eminente ed esclusivo del
giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

1.2. Nella parte, invece, in cui lamenta il difetto di motivazione, il motivo è
inammissibile per la mancanza del c.d. “momento di sintesi”, ovvero per la
mancanza della “chiara indicazione del fatto controverso”, imposta anche in

1.2. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la violazione di

r

questo caso dall’art. 366 bis c.p.c..

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la sig.a Maria Giuseppa Grippo lamenta
che la sentenza impugnata sarebbe infirmata contemporaneamente da ben
tre vizi: sia dalla violazione di diverse regole processuali (artt. 177, 352 e
356 c.p.c.); sia da nullità “della sentenza o del procedimento”; sia da una
insufficiente motivazione.
Nella sostanza, la ricorrente ascrive al Tribunale di avere dapprima disposto
in grado di appello una nuova consulenza tecnica d’ufficio, la quale
pervenne a risultati antitetici rispetto a quelli della consulenza d’ufficio
eseguita nel primo grado di giudizio; e poi di avere condiviso i risultati della
prima, piuttosto che della seconda consulenza.

2.2. Il motivo è talmente infondato da rasentare la temerarietà.

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Udienza del 14 gennaio 2014

In virtù del principio del libero convincimento del giudice, infatti, non è
affatto inibito al giudice d’appello, dopo aver disposto una consulenza
d’ufficio, non condividerne i risultati, e condividere invece quelli della
consulenza disposta dal giudice di primo grado; così come può non
condividerle entrambe: unica condizione è che il giudice dia adeguata

Sentenza n. 5148 del 03/03/2011).
Motivazione che, nel nostro caso, è ampia, estesa e dettagliata (pp. 17-25
della sentenza impugnata), e soddisfa tanto il requisito della sussistenza,
quanto quella della sufficienza.

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la sig.a Maria Giuseppa Grippo lamenta che
la sentenza impugnata sarebbe infirmata contemporaneamente sia dalla
violazione di legge (art. 2732 c.c.; art. 5 d.l. n. 857 del 1976); sia da una
insufficiente motivazione.
Espone al riguardo che il tribunale ha omesso di tenere conto che la
responsabilità del convenuto sig. Saverio Romano era stata da questi
ammessa, sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole di incidente
(“CAI”), il quale riveste una efficacia probatoria privilegiata nei confronti
dell’assicuratore della r.c.a., ai sensi dell’art. 5 d.l. 23.12.1976 n. 857.

3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all’art. 5 d.l.
23.12.1976 n. 857 (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 143, comma 2, cod.
ass.), se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte,
rappresenta una presunzione iuris tantum che il sinistro Si sia svolto con le
modalità ivi indicate.
Come tutte le presunzioni semplici, esso è dunque superabile dalla prova
contraria, che può essere rappresentata anche da un’altra presunzione
semplice ex art. 2727 c.c. (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 14599 del
12/07/2005).
Nel caso di specie, il Tribunale:

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motivazione del proprio convincimento (ex permultis, da ultimo, Sez. 1,

e

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Udienza del 14 gennaio 2014

– da un lato, ha rilevato che il modulo “CAI” era sottoscritto da uno solo dei
conducenti, e dunque non aveva l’efficacia probatoria privilegiata di cui
all’art. 5 d.l. cit.;
– dall’altro, come già detto, ha dato ampiamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto a ritenere non veritiera la dinamica allegata dall’attrice.

conto del suddetto modello “CAI”.

4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la sig.a Maria Giuseppa Grippo lamenta che
la sentenza impugnata sarebbe infirmata contemporaneamente sia dalla
violazione di legge (artt. 99, 101, 112, 116 c.p.c.); sia da una insufficiente
motivazione.
Espone al riguardo che il Tribunale ha fondato la pronuncia di rigetto sulla
circostanza che l’attrice avrebbe mutato la propria versione dei fatti in corso
di causa: dapprima sostenendo che al momento del fatto il proprio veicolo
fosse fermo, e quindi allegando che era invece in movimento.
Sostiene ora l’attrice che tale mutamento del fatto posto a fondamento della
domanda costituiva una mera e consentita

emendati° libelli, inidonea a

fondare una pronuncia di rigetto.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda attorea perché ha ritenuto
esistere elementi gravi, precisi e concordanti che dimostravano la falsità
della dinamica come descritta dall’attrice. Ad abundantíam, alle pp. 25 e ss.
della sentenza, ha poi soggiunto come la modifica nella versione dei fatti
fornita dall’attrice costituiva un ulteriore “motivo di incertezza” nella
ricostruzione dell’accaduto.
La questione della modifica dei fatti costitutivi della pretesa attore, pertanto,
non è stata la ragione unica e principale del rigetto della domanda, e
stabilire se quella modifica vi fu o meno, e se fosse ammissibile o meno, è
del tutto irrilevante nella presente sede, giacché anche a ritenere erronea

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Correttamente e motivatamente, dunque, il Tribunale non ha tenuto alcun

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Udienza del 14 gennaio 2014

l’affermazione del Tribunale, la sentenza comunque sarebbe sorretta da una
diversa e sufficiente ratio decidendi.

5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso la sig.a Maria Giuseppa Grippo lamenta che

Espone al riguardo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare vari
elementi di prova (i referti medici, la consulenza disposta in grado di
appello, la deposizione testimoniale).
Il motivo è manifestamente inammissibile per mancanza della “chiara
indicazione del fatto controverso”, prescritta dall’art. 366

bis c.p.c., nel

testo applicabile ratione temporis.

6. Le spese.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, attesa la indefensio degli
intimati.
P.q.m.
la Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 14 gennaio 2014.

la sentenza impugnata sarebbe infirmata da una insufficiente motivazione.

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