Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4285 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13574-2004 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio

dell’avvocato GARCEA FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BONACCORSI FRANCESCO con procura speciale notarile del Not. Dr.

ALFONSO CARBONE in ALESSANDRIA, rep. n. 41129 del 24/06/2004;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2001 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 21/11/2001;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. MARTONE Antonio, con cui chiede

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria impugnava in sede giurisdizionale l’avviso con cui l’Ufficio delle imposte di quel capoluogo accertava maggiori redditi IRPEG e Ilor per l’anno 1991- 1992, in dipendenza della violazione delle norme sulle agevolazioni tributarie previste per le fondazioni delle Casse di Risparmio.

L’adita C.T.P. di quella città accoglieva il ricorso con decisione confermata in appello dalla pronuncia della C.T.R. del Piemonte n. 74 del 2001.

In particolare, i giudici di appello ritenevano che la contribuente avesse fini di carattere sociale, come risultava anche dallo statuto, e che la gestione della partecipazione azionaria non comportava attività speculativa, per la quale l’onere probatorio gravava sull’ufficio.

Con ricorso notificato l’8 giugno 2004, ed affidato a tre mezzi, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno chiesto la cassazione della decisione di appello.

L’intimata, con controricorso notificato il 12.7.2004, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Con istanza del 14.5.2009, il sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Martone, ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 art. 14 preleggi e art. 2697 c.c., nonchè per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto la CTR non ha considerato che nessuna prova era stata fornita dall’appellata circa la pretesa attività di carattere sociale in realtà espletata, aldilà della mera allegazione formale degli scopi indicati nello statuto, posto che la fondazione controllava la società conferitaria attraverso la nomina degli amministratori; la vigilanza sulla gestione; la negoziazione di titoli finanziari, anche se in misura minoritaria, sicchè si configurava un’attività prettamente commerciale nei suoi riguardi.

Solo negli anni successivi a quello d’imposta la legislazione, precisamente la Legge Delega n. 46 del 1998, prevedeva che gli enti conferenti potessero beneficiare delle agevolazioni a condizione che in effetti non svolgessero attività di tipo imprenditoriale.

Il motivo è fondato.

Invero gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che li univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 “bis” (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, ne agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG. Infatti la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè – la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “ex” art. 87, comma 1, lett. c) (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono oneri secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ. di avere svolto un’attività in concreto, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n. 1576 del 22/01/2009, n. 27619 del 2006).

2) Col secondo e terzo motivo, che vengono esaminati congiuntamente, stante l’evidente loro connessione, i ricorrenti denunziano violazione di diverse disposizioni di legge, nonchè del trattato CEE, giacche la fondazione svolgeva attività commerciale nella gestione delle partecipazioni della società conferitaria, nè poteva beneficiare di un aiuto di Stato mediante l’esenzione o agevolazione fiscale invocata.

Come è agevole notare, si tratta di doglianze che rimangono assorbite da quanto enunciato relativamente al motivo come sopra esaminato.

L’impugnata sentenza, che ha ritenuto illegittimo l’accertamento sul presupposto di carenza di attività speculativa, ha fatto malgoverno del precitato, condiviso principio.

Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1 sicchè va disposto il rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di accertamento.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti, atteso che si tratta di questione che all’epoca era controversa anche in giurisprudenza, sino alla recente pronuncia delle Sezioni unite.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo della contribuente, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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