Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4285 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4285 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 370-2017 proposto da:
AGUNZIA 1)1 1 i

RNTRATE, C.F. 06363391001, in persona del

Direttore pro tempore,

,iorritaiata

in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATI…TRA G UNI RAI Ti DEI ,L0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RONIANEIA,I COSA10;

– intimato avverso la sentenza n. 3019/39/2016 della COMMISSIONI
TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA, depositata il 17/05/2016;

14

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
M A N ZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 14 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 361/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina che
aveva accolto il ricorso di Romanelli Cosmo contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in
particolare che le pretese crariali portate dall’atto impositivo
impugnato non avevano adeguato fondamento probatorio e che
comunque risultavano di contro attendibili le giustificazioni date dal
contribuente alle contestazioni mossegli, con specifico riguardo alle
indagini bancarie, non essendo peraltro tali allegazioni difensive state
riscontrate dallTnte impositore.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata
per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente).
La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta
da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non
Ric. 2017 n. 00370 sez. MT – ud. 24-01-2018
-2-

Rilevato che:

renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.

-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed

obiettivamente

incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830);
-«Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per
relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della
motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della
decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso
l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa
specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli

Ric. 2017 n. 00370 sez. MT – ud. 24-01-2018
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22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);

elementi di prova e dei motivi di appello» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
22022 del 21/09/2017, Rv. 645333 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo

La CFR infatti si è limitata a mere asserzioni circa il rispettivo
assolvimento degli oneri probatori di parte, senza tuttavia alcuno
specifico riferimento alle questioni meritali, di fatto e di diritto, oggetto
della lite.
Sono queste all’evidenza affermazioni apodittiche, non ulteriormente
argomentate, al più rappresentative del convincimento del giudice
tributario di appello, ma che non estrinsecano il percorso
argomentativo che lo induce a tale convincimento. Si tratta quindi in
buona sostanza di un tipico esempio di “motivazione apparente”, così
come denunciato nella censura de qua.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQNI
,a Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale dela Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2018
Il Presid

costituzionale”.

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