Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4285 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 22/02/2011), n.4285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7526-2006 proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocate CERASA

ETTORE MARIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio

dell’avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5063/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO che fa

presente che è stata depositata rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con atto 24/1/2011 – sottoscritto personalmente e dal difensore Ettore Maria Cerasa – P.S. ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza 2311/2005 della corte di appello di Roma:

rilevato altresì che con lo stesso atto – sottoscritto personalmente e dal difensore avvocato Alessandro Bozza Francesco Scarpulla, nella qualità di amministratore del condominio di via (OMISSIS), ha accettato la detta rinuncia;

ritenuto pertanto di dover pronunciare l’estinzione dei processo di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c. senza necessità di provvedere in ordine alle spese de giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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