Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4285 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 22/02/2011), n.4285
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7526-2006 proposto da:
P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocate CERASA
ETTORE MARIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di VIA (OMISSIS), in persona
dell’amministratore pro tempore legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
dell’avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5063/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/02/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO che fa
presente che è stata depositata rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI COSTANTINO che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che con atto 24/1/2011 – sottoscritto personalmente e dal difensore Ettore Maria Cerasa – P.S. ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza 2311/2005 della corte di appello di Roma:
rilevato altresì che con lo stesso atto – sottoscritto personalmente e dal difensore avvocato Alessandro Bozza Francesco Scarpulla, nella qualità di amministratore del condominio di via (OMISSIS), ha accettato la detta rinuncia;
ritenuto pertanto di dover pronunciare l’estinzione dei processo di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c. senza necessità di provvedere in ordine alle spese de giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011