Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4284 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4284 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 15739-2010 proposto da:
CIANCHI

FLAMINIA

CNCFMN60S49H501B,

considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIZZUTI MASSIMO giusta procura in
calce;
– ricorrente –

2014

contro

66

TORLIZZI FRANCA, D’OTTAVI LUIGI, UGF ASSICURAZIONI
SPA;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

avverso la sentenza n. 8409/2009 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 20/04/2009, R.G.N. 74608/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto del ricorso;

I

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G.N. 15739/10
Udienza del 14 gennaio 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 24.2.2004, nel territorio del Comune di Roma, si verificò un sinistro
stradale che coinvolse il veicolo Rover 111 condotto dalla sig.a Flaminia
Cianchi, ed il veicolo Fiat Punto condotto dalla sig.a Franca Terlizzi e di
proprietà del sig. Luigi D’Ottavi, assicurato contro i rischi della

2. Assumendo di avere patito danni in conseguenza del suddetto sinistro, la
sig.a Flaminia Cianchi convenne dinanzi al Giudice di Pace di Roma il sig.
Luigi D’Ottavi, la sig.a Franca Terlizzi e la Unipol, chiedendone la condanna
al risarcimento del danno.
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 29.9.2005 n. 39737, rigettò la
domanda.

3. La decisione, impugnata dalla sig.a Flaminia Cianchi, venne confermata
dal Tribunale di Roma, con sentenza 20.4.2009 n. 8409.

4. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione dalla sig.a Flaminia
Cianchi, sulla base di quattro motivi.
Le parti intimate non si sono difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità del ricorso.
1.1. Il ricorso è inammissibile per due ed indipendenti ragioni.

1.2. La prima ragione è che la notifica alla società Unipol del ricorso non è
andata a buon fine, e non risulta rinnovata, mentre le notifiche del ricorso
alle altre parti sono state effettuate a mezzo del servizio postale, e non
risulta mai depositato l’avviso di ricevimento.
Ciò rende inammissibile il ricorso, in virtù dell’ormai consolidato principio
secondo cui, qualora la notificazione del ricorso non vada a buon fine, è
onere del ricorrente – anche alla luce del principio della ragionevole durata
del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale
comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere

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responsabilità civile dalla società Unipol.

R.G.N. 15739/10
Udienza del 14 gennaio 2014

all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio entro un
termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari,
secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della
notificazione e assumere le informazioni del caso. Ove ciò il ricorrente non
faccia, il ricorso andrà dichiarato inammissibile, senza che la Corte sia

20830 del 11/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 18074 del 19/10/2012; Sez.
5, Sentenza n. 9114 del 06/06/2012; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2320 del
01/02/2011; Sez. L, Sentenza n. 6846 del 22/03/2010).

1.3. La seconda ragione di inammissibilità è che il ricorso è stato proposto
avverso una sentenza depositata il 20.4.2009.
Esso è dunque soggetto alle previsioni dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito nel
codice dall’art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006,
e successivamente abrogato dall’art. 47, comma 1, lettera (d), della I. 18
giugno 2009, n. 69).
Tale norma è tuttora applicabile, benché abrogata, a tutte le impugnazioni
proposte contro sentenze depositate dopo il 2.3.2006 (data di entrata in
vigore della suddetta disposizione) e prima del 4.7.2009 (data della sua
abrogazione), per effetto della previsione di cui all’art. 58, comma 5, della
suddetta I. 69/09, ove si stabilisce che l’abrogazione vale per le controversie
nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato
pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge
medesima.

1.4. Nondimeno, il ricorso è completamente privo della formulazione dei
quesiti di diritto prescritti dalla suddetta disposizione a pena di
inammissibilità.
2. Le spese.
Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo svolto attività difensiva
alcuno tra gli intimati.
P.q.m.

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tenuta a fissare alcun termine per la rinnovazione (Sez. L, Sentenza n.

R.G.N. 15739/10
Udienza del 14 gennaio 2014

la Corte di cassazione:
-) dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 14 gennaio 2014.

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