Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4284 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17868-2005 proposto da:

C.A. (OMISSIS), rappresentato e difeso da sè

medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VILLAFRANCA 2,

presso l’avvocato CRESCENZO LIVIA;

– ricorrenti –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositato il 10/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. C.A., con ricorso del 2004, chiedeva al tribunale di Nocera Inferiore decreto ingiuntivo nei confronti di A.G. in procedimento di liquidazione L. n 794 del 1932, ex art. 29 per la somma di L. 25.369.600, relativamente a prestazioni patrimoniali pregresse.

Ritenuto applicabile il rito camerale, l’adito Tribunale, rilevato che l’attività difensiva svolta era limitata a due comparse, mentre il valore della causa doveva essere individuato nella quota spettante all’ A., in quanto non era in contestazione l’entità della massa attiva da dividere, liquidava complessivamente la somma di Euro 4.645,00, oltre accessori, mentre la spesa sostenuta per il parere andava annoverata fra quelle soggette al regolamento di soccombenza, che dovevano essere compensate tra le parti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, l’avv. C., mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione di disposizioni di legge e contraddittoria motivazione sul valore della controversia, avendo il giudice del merito ritenuto oggetto del giudizio la determinazione della quota dell’asse ereditario di pertinenza del cliente e non la validità (o meno) e l’efficacia dell’accordo divisionale intervenuto tra gli eredi; lamenta ancora l’omessa liquidazione della tassa di opinamento relativo alla parcella da parte del Consiglio dell’Ordine e la attribuzione delle spese relative al procedimento monitorio.

Le censure prospettate non hanno pregio: invero, la determinazione dell’oggetto della domanda rientra nella competenza esclusiva del giudice del merito e – ratione temporis – è inammissibile la censura il sede di legittimità avverso il procedimento logico valutativo con cui i giudice è pervenuto all’accertamento dei fatti rilevanti per la liquidazione degli onorari di avvocato con la speciale procedura di cui alla L. 13 giugno 1942, n 794 perchè l’ordinanza è inoppugnabile ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. soltanto per violazione di legge e non anche per insufficiente valutazione degli elementi di prova (v. Cass. 25.3.1999, n 2820). Le spese per la parcella necessaria alla concessione del decreto ingiuntivo poi rientrano tra quelle del giudizio, mentre quelle relative alla procedura ingiunzionale in caso di revoca del decreto ingiuntivo sono comprese tra quelle che il giudice è tenuto a riliquidare con la sentenza; nella specie, tali spese sono state compensate. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Non v’ha luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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