Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4284 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20101-2018 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 8714/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il tribunale ordinario di Napoli Nord sezione lavoro, con decreto ex art. 445 bis c.c., comma 5 c.p.c., omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio il quale aveva accertato l’esistenza del requisito sanitario per la pensione di inabilità in capo a R.E., mentre aveva negato quello relativo all’indennità di accompagnamento; il tribunale compensava inoltre le spese di lite tra le parti stante la reciproca soccombenza.

Ha proposto ricorso per cassazione R.E. con unico motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso è stato impugnato unicamente il capo del provvedimento relativo alla compensazione delle spese per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e art. 92 c.p.c., nonchè dell’art. 445 bis c.p.c., e art. 152 disp. att. c.p.c.; essendo illegittima la disposta compensazione delle spese del giudizio, in quanto l’Inps avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese per intero o, almeno in quota parte.

2.- Il ricorso è manifestamente infondato posto che non esiste la prospettata violazione di legge, dato che nella fattispecie ricorrevano i presupposti della reciproca soccombenza, la quale sussiste anche quando la domanda sia stata accolta solo in parte; sicchè in ipotesi di accoglimento parziale della domanda è del tutto legittima la compensazione, in tutto o in parte, delle spese processuali, stante appunto la reciproca soccombenza, come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. n. 22021 del 11/09/2018; n. 10113 del 24/04/2018).

3. Per i motivi indicati il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto sulle spese sussistendo i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c..

4.- Sussistono altresì i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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