Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4284 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16423-2019 proposto da:

F.A.M., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3064/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 12 ottobre/11 dicembre 2018, la Corte di Appello di Bologna respinse il gravame proposto da F.A.M. contro l’ordinanza, resa, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dal tribunale di quella stessa città il 10 aprile 2017, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1.1. In particolare, quella corte ritenne inattendibili le dichiarazioni del richiedente (perchè generiche, non verosimili ed incompatibili con le informazioni desunte da fonti internazionali), anche in relazione alla sua provenienza, e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Avverso questa sentenza F.A.M. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35-bis, comma 9”, contestandosi la valutazione di ritenuta inattendibilità del racconto dell’odierno ricorrente, ed il conseguente mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio in ordine alla concreta situazione del Paese di origine dell’appellante;

II) “Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.

2. Rileva pregiudizialmente il Collegio che, come da verifica anche all’interno del fascicolo d’ufficio, la copia autentica della decisione impugnata depositata dal ricorrente manca della pagina della pagina n. 4, recante, peraltro, le argomentazioni che hanno indotto la corte distrettuale a giudicare inattendibile il F. anche quanto alla sua effettiva provenienza, così negandogli la invocata protezione sussidiaria ed il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Peraltro, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, nemmeno può ricercarsi il provvedimento, nel suo testo integrale, nella relativa produzione.

2.1. Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile atteso che, come costantemente sancito da questa Corte, viola il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata anche mancante di una sola pagina, qualora la pagina mancante contenga elementi rilevanti (come nella specie, onde valutare la violazione, o meno, del dovere di cooperazione istruttoria) per stabilire se i motivi di censura siano fondati o non, dovendo l’ipotesi essere equiparata a quella della mancata produzione

del provvedimento impugnato Cass. n. 11005 del 2003; Cass. n. 17587 del 2006; Cass. n. 17065 del 2007; Cass. n. 1754 del 2007; Cass. n. 21367 del 2008; Cass. n. 25407 del 2016; Cass. n. 23016 del 2019; Cass. n. 3786 del 2020. In senso sostanzialmente conforme, benchè argomentando a contrario, si veda anche Cass. n. 14426 del 2018).

3. Non vi è necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, mentre occorre darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del(la) ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, laddove “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debena in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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