Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4283 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4283 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 15729-2010 proposto da:
RUSSOMANNO LEONARDO RSSLRD43C20B002J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO 18, presso lo
studio dell’avvocato COMEGNA CARMELO, che lo
rappresenta e difende giusta mandato a margine;
– ricorrente contro

LA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA
A R.L. 00320160237, in persona del suo procuratore
speciale Dott. ALESSANDRO BETTMANN, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATILIO 14, presso lo

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

studio

dell’avvocato

MATTICOLI

MARIO,

che

la

rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce;
– controricorrente
nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 333/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 28/04/2009, R.G.N.
722/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato CARMELO COMEGNA;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento;

2

PICCOLO VITTORIO;

R.G.N. 15729/10
Udienza del 14 gennaio 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’ll ottobre 1989, nel territorio del Comune di Stalettì (CZ), si verificò un
sinistro stradale che coinvolse il veicolo Fiat 126 condotto dal sig. Leonardo
Russomanno, ed il veicolo Opel condotto dal sig. Vittorio Piccolo, di
proprietà del medesimo ed assicurato contro i rischi della responsabilità

2. Assumendo di avere patito danni in conseguenza del suddetto sinistro,
nel 1991 il sig. Leonardo Russomanno convenne dinanzi al Tribunale di
Catanzaro il sig. Vittorio Piccolo e la Cattolica Assicurazioni, chiedendone la
condanna al risarcimento.
Il tribunale di Catanzaro, con sentenza del 10.3.2005, accolse la domanda.

3. La decisione, impugnata dalla Cattolica Assicurazioni, venne riformata
dalla Corte d’appello di Catanzaro, che con sentenza 28.4.2009 n. 333,
rigettò la domanda del sig. Leonardo Russomanno ritenendola non provata.

4. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione dal sig. Leonardo
Russomanno, sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la società Cattolica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso.
Il sig. Leonardo Russomanno ha formulato nei confronti della sentenza
d’appello due censure. espone che la Corte d’appello avrebbe:
(a) ritenuto ammissibile un appello che non lo era, a causa della genericità
dei motivi di gravame;
(b)

rigettato la domanda ritenendola non provata, là dove molti e vari

elementi di prova erano stati raccolti a dimostrazione dei fatti costitutivi
della pretesa.
Rispetto a ciascuno di questi vizi lamenta sia la violazione di legge (ex art.
360 n. 3 c.p.c.), sia la difettosa motivazione.

2. Inammissibilità del ricorso.

Pagina 3

civile dalla società Cattolica Assicurazioni.

R.G.N. 15729/10
Udienza del 14 gennaio 2014

2.1. Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza depositata il
28.4.2009.
Esso è dunque soggetto alle previsioni dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito nel
codice dall’art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006,
e successivamente abrogato dall’art. 47, comma 1, lettera (d), della I. 18
giugno 2009, n. 69).

proposte contro sentenze depositate dopo il 2.3.2006 (data di entrata in
vigore della suddetta disposizione) e prima del 4.7.2009 (data della sua
abrogazione), per effetto della previsione di cui all’art. 58, comma 5, della
suddetta I. 69/09, ove si stabilisce che l’abrogazione vale per le controversie
nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato
pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge
medesima.

2.2. Nondimeno, il ricorso è completamente privo della formulazione dei
quesiti di diritto prescritti dalla suddetta disposizione a pena di
inammissibilità.

3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai
sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione:
-) dichiara inammissibile il ricorso;
-) condanna il sig. Leonardo Russomanno alla rifusione nei confronti della
Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a r.l. delle spese del presente grado di
giudizio, che si liquidano in euro 7.425 (di cui 200 per spese).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 14 gennaio 2014.

Tale norma è tuttora applicabile, benché abrogata, a tutte le impugnazioni

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