Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4283 del 22/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4283 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
SUI ricorso 221-2017 proposto da:
VERDE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAFFAELE NIEZZACAPO ;
– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P
– intimata avverso la sentenza n. 5538/48/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Data pubblicazione: 22/02/2018
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 19 maggio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Equitalia
tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso di Verde
Giuseppe contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2009. La cr R
osservava in particolare che la sentenza appellata era errata e meritava
perciò riforma in punto affermazione dell’obbligo della notifica del
previo avviso bonario in caso di iscrizione a ruolo a seguito di
controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali ex artt. 36 bis, d.P.R.
600/1973 54 bis, n’A, 633/1972, con
s?i-b3eguente invalidità dQlla
cartella egattoriale in (lago di mancato alolvimento di detto obbligo,
affermando al contrario che l’obbligo medesimo sussisteva soltanto nel
caso in cui emergano incertezze su “aspetti rilevanti” delle
dichiarazioni e non sussistesse invece di mera tardività del versamento
dell’imposta dovuta, come nel caso di specie.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo un motivo unico.
L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- il ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata per
violazione degli artt. 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., 25, d.P.R.
602/1973, poiché la CTR non ha risposto in ordine alla riproposta
eccezione di invalidità dell’ atto riscossivo impugnato, in quanto
emesso oltre il termine decadenziale previsto dall’ultima disposizione
legislativa evocata.
Ric. 2017 n. 00221 sez. MT – ud. 24-01-2018
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Sud spa avverso la sentenza n. 6584/3/15 della Commissione
La censura è fondata.
Va ribadito che «Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o
eccezione di merito, che integra una violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.,
ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di
diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che
garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza
che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica,
sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto»
(Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012, Rv. 622441 – 01).
Pacifico che l’eccezione meritale de qua è stata proposta dapprima con
il ricorso introduttivo della lite e poi, essendo stata assorbita nella
decisione della CTP, ritualmente riproposta in grado di appello dal
contribuente appellato nelle controdeduzioni al gravame dell’Agente
della riscossione, altrettanto evidente è che il giudice tributario di
appello non ha espresso alcuna valutazione al riguardo, soffermandosi
soltanto sul motivo dell’appello.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQNI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2018
Il Preside
domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti