Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4283 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18312-2018 proposto da:

C.G., E.A., P.E., F.A.,

quali eredi di F.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA VERALDI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO IOELI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 861/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 861/2017, accogliendo l’appello dell’Inps, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di rivalutazione dei periodi contributivi per esposizione all’amianto per maturata prescrizione del diritto dei ricorrenti E.A., C.G., A.A., P.E. e F.A., quali eredi F.D..

A fondamento della decisione la Corte sosteneva che i ricorrenti avessero presentato domanda all’Inail il 1 aprile 2005 e la domanda all’Inps nel corso dell’anno 2012; sosteneva inoltre che la CTU espletata in primo grado avesse accertato l’esposizione ultradecennale all’amianto dei lavoratori appellati fino al 31/12/1992 e che il tribunale avesse poi statuito nella sentenza appellata il diritto alla rivalutazione contributiva fino al 31/12/1997; rilevava infine che la specifica decorrenza indicata dal tribunale nella pronuncia impugnata non fosse stata fatta oggetto di appello incidentale dei lavoratori che dunque non avevano contestato l’accertamento compiuto dal CTU il quale aveva attestato l’esposizione qualificata solo fino al 31/12/92; infatti nella decisione assunta dal primo giudice questi aveva affermato nella parte motiva di voler attribuire il diritto fino al 31/12/1997, ma aveva poi nel dispositivo specificato il numero di anni complessivi per ciascun lavoratore; dalla lettura della consulenza tecnica d’ufficio si evinceva che il numero di anni indicati nel dispositivo fosse proprio quello calcolato dal CTU per ciascun ricorrente fino al 31/12/92 con conseguente ricezione da parte del tribunale delle conclusioni del perito in ordine alla decorrenza e la durata dell’esposizione all’amianto fino a tale data. Ne derivava che il tribunale aveva riconosciuto l’esposizione all’amianto ai fini dei benefici solo per il periodo fino al 31/12/1992 con rigetto della domanda giudiziale per tutto il periodo successivo a tale data; tale statuizione di parziale accoglimento non era stata impugnata dai lavoratori interessati. Affermava poi che, a fronte di tale dato cronologico, stabilito con efficacia di giudicato tra le parti dal tribunale, la domanda amministrativa presentata all’Inps dagli appellati risultasse intervenuta oltre il decennio di prescrizione: infatti E.A. aveva presentato la domanda in data 29/8/2012, C.G. in data 19/9/2012, A.A. in data 8/10/2012, F.D. in data 15/9/2012.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione E.A., C.G., P.E. e F.A. quali eredi di F.D. con tre motivi; l’Inps ha resistito con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- col primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 112,329,346,434,436,437 c.p.c., errore in procedendo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per aver la Corte territoriale affermato che il primo giudice avesse riconosciuto l’esposizione solo sino al 31/12/1992 (e non fino al 31.12.1997) senza che sul punto esistesse uno specifico motivo d’appello dell’Inps.

1.1. Il primo motivo è infondato atteso che in realtà il giudice d’appello, nella ricostruzione del decisum, ritenendo di far decorrere il dies a quo della prescrizione dal momento di cessazione dell’esposizione all’amianto, ha identificato il contenuto del dispositivo della pronunciai di primo grado che indicava partitamente gli anni di esposizione conformemente alla CTU che aveva pure accertato la cessazione dell’esposizione fino al 31/12/1992; ed ha affermato che a fronte di tale dato cronologico la domanda amministrativa risultasse intervenuta oltre il decennio di prescrizione. Ora secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità il giudice nell’esaminare l’eccezione di prescrizione può d’ufficio, nell’ambito della questione ritualmente devoluta dalle parti, non solo determinare il regime prescrizionale applicabile, bensì anche identificare il termine di decorrenza della prescrizione stessa come risulta anche dal ricorso. Di conseguenza il Giudice d’appello avendo proceduto alla corretta determinazione del decisum non ha pronunciato oltre i limiti di quanto era stato devoluto con l’appello dell’INPS in materia di prescrizione.

2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere fissato la decorrenza della prescrizione alla data di cessazione dell’esposizione all’amianto, senza verificare la sussistenza della consapevolezza.

3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., nonchè del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, in relazione al disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e della L.n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, dal momento che la prescrizione non avrebbe potuto estinguere in nessun caso il diritto derivante dal cit. art. 47, dal momento che esso era suscettibile di essere esercitato solo dal 2 ottobre 2003.

4. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo motivo. La Corte di merito ha infatti individuato il termine di decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva dalla cessazione dell’esposizione all’amianto, mentre la giurisprudenza di legittimità con orientamento oramai consolidato richiede la necessaria consapevolezza dell’esposizione ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore – a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando – può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 2856/2017 e n. 16128/2015).

Le contrarie affermazioni effettuate dall’Inps e secondo cui nel caso in esame, in base alle prove, sarebbe stata accertata anche la consapevolezza dell’esposizione a rischio nel corso della lavorazione non possono rilevare dal momento che la sentenza non ne parla e che il controricorso sul punto difetta di autosufficienza.

5. Ne consegue l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo il quale si conformerà nella decisione a conto di quanto sopra affermato e provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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