Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4282 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4282 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 5164-2010 proposto da:
PETRECCA

ANNA

PTRNNA60H41Z110W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 96 INT 5,
presso lo studio dell’avvocato BRANDIMARTE VINCENZO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARMELA MANCONE giusta delega a margine;
– ricorrente –

2014
40

contro

SCARABEO FILOMENA SCRFMN40B63L725T, BUONO ANNAMARIA
BNUNMR6OL68L7251, BUONO MICHELINA BNUMHL64S67L725K;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

Nonché da:
BUONO ANNAMARIA BNUNMR6OL68L7251, domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
RICCIO EUGENIO giusta delega a margine;

contro

PETRECCA ANNA PTRNNA60H41Z110W;
– intimata-

avverso la sentenza n. 192/2009 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 17/12/2009, R.G.N.
231/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato EUGENIO RICCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

2

– ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Filomena Scarabeo, Annamaria Buono e Michelina
Buono convenivano in giudizio Anna Petrecca per
sentirla condannare al rilascio di un immobile
(con pertinenze) di loro proprietà che assumevano

La Petrecca contestava la domanda sostenendo
che l’immobile era stato concesso in locazione
alla stessa e all’ex coniuge Silvestro Caruso (con
contratto verbale del novembre 1985).
Il Tribunale di Isernia accoglieva la domanda
delle attrici, escludendo che fosse risultata
provata la conclusione di un contratto di
locazione e ritenendo che il rapporto fosse
qualificabile come comodato senza determinazione
di durata;

condannava pertanto la resistente

al

rilascio dei beni e al pagamento delle spese di
lite.
La Corte di Appello di Campobasso confermava la
decisione del primo giudice e respingeva l’appello
principale della Petrecca, dichiarando assorbito
l’appello incidentale condizionato proposto dalle
avversarie.
Contro tale sentenza

(n.

192/09 del

25.11.2009) propone ricorso per cassazione la
Petrecca, affidandolo a cinque motivi; resiste
Annamaria Buono a mezzo di controricorso
contenente ricorso incidentale condizionato basato
3

occupato sine titulo dalla convenuta.

su due motivi ed illustrato da memoria. Le altre
intimate non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La ricorrente principale articola cinque

motivi,

tutti

incentrati

sulla

deduzione

dell’errata qualificazione del rapporto compiuta

determinazione di durata, anziché di locazione o
di comodato con durata vincolata alle esigenze
abitative del nucleo familiare).
2.

Il primo motivo (“omessa ed erronea

valutazione

delle

prove

testimoniali

e

documentali”) difetta di autosufficienza in
quanto, pur dando atto dell’avvenuto esame di ben
sei testi (“alcuni dei quali

dichiaravano

di

essere a conoscenza del contratto di locazione e
di avere assistito personalmente al pagamento dei
canoni”), si limita a riportare un passo di
un’unica testimonianza, tralasciando tutte le
altre ed omettendo di indicare la sede di
reperimento.
Altrettanto deve dirsi in merito alle prove
documentali, di cui non è stato trascritto il
contenuto -neppure in forma riassuntiva- né è
stata indicata la sede (del fascicolo d’ufficio o
dei fascicoli di parte) in cui potevano essere
esaminate.
3.

Il secondo motivo (“violazione e falsa

applicazione della legge 30 dicembre 1960 n. 1676,
che vieta all’assegnatario la cessione a terzi”) è
4

nei gradi di merito (in termini di comodato senza

del tutto inconferente rispetto alle ragioni che
sostengono la decisione impugnata ed è pertanto
inammissibile (per difetto di concreto interesse).
4. Col terzo motivo (“errata e falsa
applicazione delle norme di cui all’art. 1803 c.c.
e segg. riguardanti il comodato”), la Petrecca

individuato un rapporto di comodato, lo ha
qualificato “senza determinazione di durata”
anziché come contratto che, in quanto “stipulato
senza limiti di durata in favore di un nucleo
familiare”, doveva intendersi assoggettato ad un
“vincolo di destinazione alle esigenze abitative
familiari”.
La censura (che, pur prospettata in termini di
mera violazione di

legge, concerne -per quanto

emerge dall’illustrazione del motivo- anche
profili attinenti alla ricostruzione del fatto) è
palesemente infondata (oltreché priva di
autosufficienza nella parte in cui rimanda
genericamente -senza indicarli specificamente,
riprodurli e fornire le indicazioni utili al
reperimento- ad

atti del processo da cui

emergerebbe che

l’immobile venne concesso in

godimento per le

esigenze familiari dei coniugi

Petrecca-Caruso),

giacché l’ipotesi che il

contratto potesse

avere -ab origine- una durata

vincolata alle esigenze abitative del nucleo
familiare è esclusa in radice dall’allegazione
5

censura la Corte territoriale laddove, dopo aver

della stessa Petrecca secondo cui il rapporto
nacque come locazione.
5. Parimenti infondato è il quarto motivo
(“errata e falsa applicazione dell’art. 345
C.P.C.”), col quale la Petrecca contesta che la
Corte territoriale abbia ritenuto “inammissibile

del comodato in quanto formulata per la prima
volta in appello” ed assume che, poiché nessuna
delle parti aveva dedotto -in primo grado- un
rapporto di comodato, “l’erronea applicazione
delle relative norme di diritto non poteva che
essere eccepita in sede di gravame”.
In realtà, il giudizio ha riguardato -fin
dall’inizio- l’accertamento dell’esistenza o meno
di un titolo legittimante la perdurante
occupazione dell’immobile e, in tale contesto,
costituiva preciso onere della Petrecca dedurre quanto meno quale difesa subordinata- l’ipotesi
che il rapporto potesse configurarsi in termini di
comodato con durata vincolata alle esigenze
abitative del nucleo familiare, tanto più che, pur
deducendo un’occupazione sine titulo, la Scarabeo
e le Buono avevano prospettato -nella sostanza- un
comodato precario nel momento in cui avevano
affermato che la Petrecca si era immessa nel
possesso in ragione di un rapporto di affinità con
Buono Annamaria.
Ne consegue che la deduzione relativa
all’impossibilità delle comodanti di esercitare il
6

la deduzione relativa al vincolo di destinazione

recesso ad nutum avrebbe potuto essere prospettata
già in primo grado e che, essendo stata proposta
per la prima volta in sede di gravame, la Corte
territoriale ne ha correttamente rilevato
l’inammissibilità ex art. 345 C.P.C..
6.

Il quinto motivo (“omessa, insufficiente o

specie di ogni possibile vizio di motivazione, le
precedenti censure: il motivo risulta, tuttavia,
inammissibile in quanto evidentemente privo di
specificità oltreché di autosufficienza.
7.

Le evidenziate ragioni di inammissibilità

o infondatezza del ricorso consentono di definire
il giudizio senza necessità di esaminare le
eccezioni preliminari sollevate dalla Buono, il
cui ricorso incidentale condizionato risulta
assorbito.
8.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente a rifondere a Buono Annamaria le spese di
lite, liquidate in euro 4.400,00 (di cui euro 200,00
per esborsi), oltre accessori di legge.
Roma, 10.1.2014

contraddittoria motivazione”) ripropone, sotto la

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