Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4282 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13977-2007 proposto da:

SIDERURGICA DARIO LEALI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRENSE 7, presso

lo studio dell’avvocato PLACIDI ARMANDO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CAPUTO EMILIO, RIANNA ANDREA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANISE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 345/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 21/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Siderurgica Dario Leali s.p.a. ha impugnato la cartella esattoriale del Comune di Marcianise relativa alla TARSU per gli anni 2000 e 2001 contestando la tassabilità del capannone industriale adibito a lavorazione e deposito di materie prime.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, su appello del Comune di Marcianise ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo del tributo, non essendo stati impugnati gli atti prodromici alla cartella.

Con sentenza 7916/2005 la Corte di cassazione ,accogliendo il terzo motivo di ricorso, ha affermato che non risultava notificato alla contribuente alcun avviso di accertamento o atto impositivo prodromico alla cartella, la cui mancata comunicazione avrebbe reso possibile la pretesa impositiva “salvo che la comunicazione di cui alla missiva del 11 luglio 2000 non avesse tale natura, ma ciò non risulta accertato dal giudice di merito”; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi – riguardanti la contestata tassabilità dei rifiuti prodotti in aree industriali – perchè non rilevanti “al fine di travolgere la ratio decidendi dell’impugnata sentenza”.

La Commissione tributaria Regionale della Campania, con sentenza emessa in sede di rinvio in data 21 settembre 2006, ha dichiarato che la missiva 11 luglio 2000 con cui era stata comunicata alla Società l’avvenuta emanazione di Delib. 23 luglio 1998 di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi con riferimento alla normativa comunitaria (D.Lgs. n. 22 del 1997) e alla Delib.

Interministeriale 27 luglio 1984 – aveva natura di avviso di accertamento,contenendo l’indicazione delle superfici tassabili, come dichiarate dalla contribuente, la categoria delle stesse ((OMISSIS)) e la tariffa ((OMISSIS)), elementi tutti che consentivano alla contribuente di difendersi; peraltro, secondo i giudici di rinvio, sia la delibera che l’atto notificato apparivano perfettamente legittimi e conformi a legge.

La Siderurgica Dario Leali s.p.a. sulla base di due motivi e memoria.

Il Comune di Marcianise non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. in relazione a giudicato che si sarebbe formato in ordine al diritto controverso e ai presupposti di fatto oggetto della decisione impugnata ad opera di sentenza (n. 47/33/66) intervenuta fra le stesse parti, in relazione alla TARSU del 2004, emessa dalla CTR della Campania nelle more del deposito della sentenza impugnata, notificata al Comune di Marcianise il 24.8.2006 e divenuta definitiva il 14.11.2006 per mancata impugnazione nei termini. Trattandosi di giudicato formale e sostanziale, si chiede che venga accertato “se vi è stata violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 47/33/66 e del conseguente formarsi di giudicato formale e sostanziale, con valore di accertamento definitivo sulla questione controversa data l’identità degli elementi costitutivi dell’azione (soggetti, causa pretendi e petitum)”.

Il motivo è inammissibile, sia perchè non conferente rispetto alla situazione di fatto(essendosi il giudicato formato, come si evince dalla stessa esposizione della ricorrente soltanto due mesi dopo ((14.11.2006) il deposito della sentenza impugnata)sia perchè si risolve in una generica istanza di decisione sulla violazione di legge denunciata. (Cass. Ord. 19892/2007).

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla equiparazione fra la nota trasmessa alla Società il 11/7/2000 e l’avviso di accertamento che, oltre a richiedere tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 (locali, aree e loro destinazioni, periodi degli imponibili accertati, tariffa applicata, indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, sopratassa e altre penalità) doveva essere motivato con riferimento ai documenti necessariamente allegati, e contenere altresì l’indicazione della modalità di proposizione dell’eventuale ricorso, non essendo sufficiente quanto affermato nella sentenza impugnata circa la necessaria conoscenza da parte delle industrie del settore del dibattito sulla tassabilità dei rifiuti ferrosi. In proposito si chiede che la Corte accerti “se vi sia stata insufficiente motivazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 ciò pure in riferimento alla L. n. 241 del 1990, art. 3 non presentando la missiva inviata dal Comune di Marcianise il 11.7.2000 i requisiti minimi richiesti dalla legge vigente per la validità dell’atto prodromico all’iscrizione a ruolo e alla emissione delle successive cartelle di pagamento”.

Anche tale motivo è inammissibile, perchè affastella molteplici violazioni di legge con un. vizio di motivazione genericamente dedotto, esponendo confusamente una situazione che richiederebbe un inammissibile accertamento di fatto da parte del giudice di legittimità (Cass. 20360/2007). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inoltre (Sez. U.U. 7770/2009) quando si denunzino, come nella specie, con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto,è necessario, ai fini dell’ammissibilità del motivo, che lo stesso si concluda con la formulazione di più quesiti, ognuno dei quali rinvii ad un altro,al fine di individuare, oltre al difetto di motivazione, anche l’errore sulla qualifica giuridica del fatto.

Il ricorso va pertanto dichiarato complessivamente inammissibile, senza addebito di spese, non essendosi controparte costituita.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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