Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4282 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15402/05) proposto da:
Condominio – Anticipazione spese per servizi comuni da parte
dell’amministratore – Z.F. (C.F.: (OMISSIS)),
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dagli Avv.ti Dalfini Giuliano, Voi Maurizio e Ricci Pietro
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, in Roma,
circonvallazione Clodia, n. 29;
– ricorrente –
contro
T.T.;
– intimata –
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Verona n. 1912/2005,
depositata l’8 aprile 2005;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24
gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Fedeli Massimo, che ha concluso, in via principale,
per l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il suo
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20 ottobre 2004 Z.F. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Verona T.T. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 94,29, oltre interessi legali dal 31 giugno 2004, quale importo dovuto a titolo di spese condominiali anticipate dal medesimo in veste di amministratore dell’autogestione del Condominio (OMISSIS) per il periodo di gestione 2003-2004. Nella resistenza della convenuta, l’adito Giudice di pace, con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 1912/05, depositata l’8 aprile 2011, rigettava la proposta domanda e condannava la parte attorea al pagamento delle spese processuali.
A sostegno dell’adottata sentenza, il predetto Giudice di pace rilevava l’infondatezza della pretesa dell’attore poichè, essendosi trattato di anticipazione di spesa per un servizio comune effettuata dall’amministratore, l’omessa produzione dei documenti giustificativi della stessa e la mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’assemblea condominiale avevano comportato la conseguenza della non debenza della richiesta somma, in difetto di un idoneo titolo giustificativo.
Avverso la suddetta sentenza del Giudice di pace di Verona, notificata il 31 maggio 2005, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione Z.F. basato su due motivi. L’intimata T. T. non si è costituita in questa fase.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 1719 e 1720 c.c., in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2, sul presupposto della ritenuta errata applicazione, nella sentenza impugnata, della disciplina sul mandato, in forza della quale il mandante deve rimborsare al mandatario – e, quindi, anche all’amministratore del condominio – le anticipazioni fatte nell’esecuzione dell’incarico, la cui documentazione giustificativa è visionabile ad istanza di ogni singolo condomino.
2. Con il secondo motivo ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la violazione dell’art. 63 disp. att. c.p.c. e dell’art. 1720 c.c., in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2, sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rilevato la necessità dell’approvazione del bilancio consuntivo per la giustificazione del titolo da parte dell’amministratore uscente di ripetere le anticipazioni di spese condominiali operate nell’interesse dei singoli condomini.
3. Il ricorso – i cui motivi, mediante i quali risultano denunciate violazioni di norme sostanziali, sono rapportati al disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2, – è inammissibile. Rileva il collegio che, in relazione al disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e all’art. 339 c.p.c., comma 3, nella dizione anteriore alla riforma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile nel caso di specie in virtù della pubblicazione della sentenza impugnata del giudice di pace di Verona risultante anteriore al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs.), la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato (v., ad es., Cass. 28 gennaio 2005, n. 1756;
Cass. 19 marzo 2007, n. 6382, e Cass. 13 maggio 2010, n. 11638) che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 204, le sentenze del giudice di pace rese secondo equità “ratione valoris” (ovvero relative a controversie di valore non eccedente millecento Euro) possono essere impugnate con ricorso per cassazione, per violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, soltanto in relazione alla violazione di “principi informatori” della materia, e cioè di principi ai quali deve ispirarsi la disciplina positiva nel regolare un istituto in attuazione dei principi costituzionali, restando invece preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale (cfr, anche, Cass., S.U., 14 gennaio 2009, n. 564). In termini più generali è stato precisato che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà.
Ciò posto, nella fattispecie, al di là di un generico riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004 (nell’interpretazione compiuta da Cass. n. 382 del 2005), il ricorrente non ha indicato (come era suo onere: cfr. Cass. 23 maggio 2006, n. 12147, e Cass. 10 gennaio 2007, n. 284) chiaramente i principi informatori che si assumevano disattesi, avendo, invece, denunciato la violazione di norme sostanziali attinenti alla disciplina del mandato nella loro applicazione riferita all’assunto diritto di ripetizione delle spese condominiali anticipate dall’amministratore, senza che, però, tale deduzione possa essere ricondotta ai suddetti principi essendo relativa ad un aspetto di dettaglio nell’ambito della materia generale del condominio (in correlazione con le norme sul mandato) e senza che sia stato contestualmente prospettato, in concreto, anche un vizio di motivazione della sentenza impugnata (ammissibile nei soli termini precedentemente indicati), oltretutto basata sul corretto assunto dell’infondatezza della domanda del ricorrente, quale amministratore cessato dall’incarico, in quanto non adeguatamente provata sia in relazione all’omessa produzione dei documenti giustificativi di spesa (il cui onere, non assolto, incombeva sullo stesso: cfr. Cass. 30 marzo 2006, n. 7498) che alla mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’assemblea condominiale (v., in proposito, Cass. 15 dicembre 1975, n. 4127).
4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in dipendenza della mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011