Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4282 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18081-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 20,

presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7462/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 7462 del 2017, ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza che riconosceva a O.R. i benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 per il periodo dall’assunzione fino al 2/10/2003 ai fini dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

La Corte a fondamento della sentenza, per quanto qui rileva, richiamava alcune consulenze tecniche d’ufficio svolte in altri giudizi relativi a lavoratori che svolgevano mansioni alle dipendenze dell’Alitalia ed una CTU riguardante la presenza di amianto a bordo degli aeromobili; affermava inoltre che, per quanto concerneva la cessazione del rischio, non essendo stato possibile individuare elementi idonei per indicare una data certa, il CTU avesse fissato quella del 31/12/1996, peraltro già individuata in altre relazioni consultate dall’ausiliare; era pertanto possibile presumere che la quantità e la diffusione di MCA a bordo degli autoveicoli (recte aeromobili) fosse stata ridotta ad una soglia tale da non cagionare ulteriormente valori di concentrazione di fibre di asbesto superiori a quelli previsti dalla normativa.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo al quale ha resisito con controricorso O.R..

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, nonchè del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello di Napoli confermato la sentenza di prime cure e respinto l’appello dell’Inps confermando che il periodo oggetto della rivalutazione contributiva fosse quello del 15 ottobre 1988 al 2 ottobre 2003, mentre secondo la Ctu in atti risultava accertata l’esposizione qualificata fino al 31 dicembre 1996.

Il ricorso è fondato. Risulta invero evidente che la sentenza impugnata ha proceduto ad un’erronea applicazione della normativa sopraindicata la quale prevede la rivalutazione contributiva a favore dei lavoratori esposti all’amianto per i soli periodi di esposizione qualificata (Cass. 23.12.2016 n. 26923).

Nella fattispecie la Corte d’appello ha dato atto nella sentenza che dopo il 1996 si dovesse presumere che l’esposizione del lavoratore fosse scemata a livelli di concentrazione di fibre di amianto inferiori ai limiti di legge.

Sicchè non si capisce su quali basi abbia, ciononostante, accordato allo stesso lavoratore la rivalutazione contributiva fino al 2.10.2003 confermando l’accertamento effettuato dalla sentenza di primo grado. Sulla scorta della premessa la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo il quale si conformerà nella decisione a conto di quanto sopra affermato e provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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