Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4282 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.17/02/2017),  n. 4282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14625-2014 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TANIA AMARUGI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RO.DE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30,

presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DUCCIO COTTINI giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

RO.BA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1782/2013 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE del

19/11/2013, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Presidente Relatore Dott. MANNA FELICE;

udito l’Avvocato Federico Gabriela Caterina (delega avvocato Amarugi)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Giammaria Camici difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza n. 1782/13 la Corte d’appello di Firenze rigettava gli appelli principale e incidentale proposti, rispettivamente, da R.D. e da Ro.De. contro la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 799/11. La sentenza di primo grado aveva sciolto la comunione tra le suddette parti sui beni ereditati da Ro.Ar., assegnando a Ro.De., con addebito dell’eccedenza, la proprietà indivisa di alcuni beni immobili, in quanto portatrice della quota maggiore e in considerazione del fatto che le altre parti vi avevano aderito.

2. – La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da R.D. con ricorso affidato a due motivi.

2.1. – Resiste con controricorso Ro.De..

2.2. – L’altra condividente, Ro.Ba., è rimasta intimata.

3. – Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per

violazione dell’art. 111 Cost., art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, prima parte, art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in connessione col vizio d’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulle “domande dell’appellante” (recte, si comprende dal ricorso, sui motivi d’appello), e cioè sulla mancanza di assenso all’assegnazione dei beni immobili, sul vizio motivazionale da cui sarebbe stata affetta la sentenza di primo grado e sui rilievi mossi alla c. t. u. sul progetto divisionale. Lamenta, inoltre, la mancata motivazione sulla condanna alla sanzione di 500,00 in esito al rigetto dell’istanza d’inibitoria della sentenza di primo grado.

3.1. – Il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione “in ordine a più punti decisivi per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per non aver la Corte territoriale valutato la richiesta rinnovazione di c.t.u. e affrontato la questione, mai risolta, della successione di Ro.Ar., di cui la R. sarebbe erede universale.

4. – Il primo motivo è inammissibile vuoi per difetto di autosufficienza sui motivi d’appello che non sarebbero stati esaminati, motivi cui il ricorso accenna in maniera totalmente generica e, dunque, inintelligibile; vuoi perchè aggredisce una statuizione – quella emessa ai sensi dell’art. 283 c.p.c. cpv. – su cui la sentenza di secondo grado deve motivare solo in caso di revoca.

5. – Il secondo motivo è inammissibile perchè a tacere della c. d. doppia conforme (di per sè ostativa il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: v. art. 348-ter c.p.c., comma 4) e della genericità della doglianza, suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, venuto meno in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. Tale modifica è applicabile al caso di specie essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in epoca successiva all’11.9.2012 (data di efficacia del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5); ed essendo denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ogni censura sull’insufficienza motivazionale resta preclusa (cfr. Cass. S. U. n. 8053/14).

Oltre a ciò, del tutto nuova è la questione relativa all’essere l’odierna ricorrente unica erede del de cuius.

6. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale non sono state depositate memorie.

3. – Pertanto, il ricorso va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

5. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, a carico della parte ricorrente.

6. – Non ricorrono le condizioni per la condanna della parte ricorrente per lite temeraria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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